La Cassazione e il ricorso inammissibile: non si può chiedere un terzo grado di giudizio sui fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Quando i motivi di ricorso sono una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto in appello, la Corte non può fare altro che chiudere la porta a un’ulteriore valutazione.
Il caso in esame: un appello “copia e incolla”
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa da un tribunale. L’imputato ha presentato appello, ma la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, respingendo le argomentazioni difensive. Non soddisfatto, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Tuttavia, l’atto presentato alla Suprema Corte si è rivelato essere una mera riproposizione delle stesse doglianze già sollevate e puntualmente disattese nel giudizio di appello. In particolare, il ricorrente contestava nuovamente la valutazione sull’attendibilità della persona offesa e l’analisi degli elementi di prova, sperando in una diversa lettura dei dati processuali.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, constatando che il ricorso manca dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando principi consolidati. Innanzitutto, ha sottolineato che il ricorso era una “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello. Non venivano sollevate nuove questioni di diritto o vizi logici specifici della sentenza d’appello, ma si tentava di ottenere una riconsiderazione dei fatti.
In secondo luogo, la Cassazione ha ricordato il proprio ruolo di giudice di legittimità e non di merito. Come stabilito anche dalle Sezioni Unite, la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito non è decidere se la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile, ma solo controllare se la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e conforme alla legge. Contestare la motivazione sulla base di una “diversa lettura dei dati processuali” è un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo round dove si rigioca la partita dei fatti e delle prove. Per avere una possibilità di successo, il ricorso deve individuare specifici vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza di appello. Proporre un ricorso “fotocopia” di quello d’appello non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile e a una condanna a sanzioni pecuniarie. Per i professionisti legali, ciò sottolinea la necessità di redigere atti di impugnazione mirati, che si concentrino esclusivamente sui motivi ammessi dalla legge per il giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché si è limitato a ripetere in modo pedissequo gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di diritto o vizi della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di rivalutare le prove o i fatti (giudizio di merito), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2191 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2191 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione p a base del giudizio di responsabilità, è fondato su motivi che si risolvono nella pedis reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di me rinvia alle pagine 4 e 5, per quanto riguarda l’attendibilità intrinseca della dichiarazio persona offesa, e alle pagine 7, 8, 9 per quanto attiene ai riscontri estrinseci);
che il motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base d diversa lettura dei dati processuali, non è consentito in sede di legittimità, stante la pre per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risult processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica de pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo c la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside te