Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso basato sulla mera riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte in appello è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso e sulle conseguenze di un’impugnazione puramente formale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava la tardività e la non rituale presentazione delle querele da parte delle persone offese, un motivo che era già stato sollevato e rigettato nel precedente grado di giudizio. La difesa, quindi, riproponeva in Cassazione le medesime censure, senza tuttavia confrontarsi specificamente con le argomentazioni giuridiche con cui la Corte d’Appello le aveva motivatamente disattese.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi presentati come una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello. Secondo la Corte, un’impugnazione di questo tipo è priva della necessaria specificità, poiché non adempie alla sua funzione essenziale: quella di una critica argomentata e mirata contro la decisione che si intende contestare. In assenza di una reale confutazione delle ragioni esposte dalla Corte di merito, il ricorso diventa solo ‘apparente’, ovvero formalmente esistente ma sostanzialmente vuoto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul principio consolidato secondo cui il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. Pertanto, i motivi di ricorso devono attaccare specificamente le ragioni giuridiche esposte dal giudice precedente. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la giurisprudenza in materia di decorrenza del termine per la presentazione della querela (art. 124 c.p.), facendolo decorrere non dal semplice accadimento del fatto, ma dal momento in cui la persona offesa ne ha avuto piena e completa conoscenza.
Il ricorrente, limitandosi a ripetere le proprie tesi, ha ignorato completamente questa motivazione, mancando di sviluppare un’argomentazione critica capace di incrinarne la coerenza logico-giuridica. Questa mancanza trasforma il ricorso in uno strumento inefficace, che non può essere esaminato nel merito, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale davanti alla Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di secondo grado; è indispensabile strutturare un ricorso che dialoghi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone i vizi di legittimità in modo puntuale e specifico. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che richiede un confronto ragionato e non una sterile contrapposizione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che i motivi, pur essendo formalmente presentati, non svolgono la loro funzione tipica, ovvero quella di criticare in modo argomentato la sentenza impugnata, ma si risolvono in una sterile ripetizione di censure già esaminate e respinte.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 167 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SONDRIO il 17/11/1969
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la tardività e comunque non ritua presentazione delle querele da parte delle persone offese, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appell puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito, rimasti pr effettiva confutazione (si vedano le pagine 12 e 13, coerenti con la giurisprudenza di legitt in termini di decorrenza del termine ex art. 124 cod. pen. solo dalla c:ompiuta conoscenza dei fatti), dovendosi le censure pertanto considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quant omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggett di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Csiliereestensore
Il Presidente