Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Divieto di Ripetere i Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica e precisione. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è fondamentale saperle esporre in modo conforme alle regole processuali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere perché un ricorso inammissibile può derivare dalla semplice riproposizione dei motivi già discussi in appello, illustrando l’importanza di una critica mirata e specifica alla sentenza impugnata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, condannato nei gradi precedenti, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte, basando la sua difesa su un unico motivo: un presunto difetto di legittimazione nella presentazione della querela che aveva dato inizio al procedimento penale. Questa stessa argomentazione era già stata avanzata e dettagliatamente esaminata dai giudici d’appello, i quali l’avevano respinta con argomentazioni giuridiche precise.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una mera fotocopia dei motivi presentati nel grado di giudizio precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione che sottolinea la serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Decisione: il Principio di Specificità del Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘pedissequa reiterazione’. I giudici di legittimità hanno osservato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le medesime censure già sollevate in appello, senza sviluppare una critica argomentata e specifica contro la logica giuridica seguita dalla Corte territoriale. La Corte d’Appello, infatti, aveva già affrontato e risolto la questione, spiegando (nelle pagine da 3 a 6 della sua sentenza) le ragioni per cui la querela era da considerarsi legittima, anche in un contesto di coesistenza di più soggetti passivi del reato.
Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione critica. Deve, cioè, attaccare la coerenza, la logica e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice precedente, non limitarsi a riaffermare una tesi già disattesa. In questo caso, i motivi sono stati giudicati ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di confrontarsi realmente con la sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è, quindi, la logica conseguenza di un atto che non svolge la sua funzione processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La pronuncia in commento è un monito importante per ogni difensore. Non si può affrontare il giudizio di Cassazione con leggerezza. È essenziale studiare a fondo la sentenza d’appello per individuarne le eventuali falle logiche o gli errori di diritto e costruire su di essi motivi di ricorso nuovi e specifici. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati e respinti non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una declaratoria di inammissibilità e a sanzioni economiche per l’assistito. La specificità e la capacità di critica argomentata non sono mere clausole di stile, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione delle stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’ e non ‘apparenti’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a riproporre una tesi difensiva generica, ma deve confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare, evidenziandone i presunti errori logici o giuridici. Motivi ‘apparenti’ sono quelli che, pur sembrando critici, in realtà non analizzano né contestano il ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 128 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 128 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CARBONIA il 15/04/1957
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di legittimazione presentazione della querela, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello in punto di legittimazione alla quer puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si vedan particolare, le pagina da 3 a 6 in tema di coesistenza di più soggetti passivi del reato, all delle valutazioni di merito sulle risultanze istruttorie), dovendosi le stesse considera specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Presidente