Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Regola della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale presentare argomentazioni nuove e specifiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale se si limita a ripetere le doglianze già esposte in appello, senza una critica puntuale della decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello di Catania, hanno deciso di portare il loro caso davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso avverso la sentenza del 18 ottobre 2023. Essi contestavano la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro condanna, sperando in una revisione del giudizio di responsabilità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dei tre ricorrenti in modo netto e perentorio. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è concentrata esclusivamente sulla modalità con cui i ricorsi erano stati formulati. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Critica alla Mancanza di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione addotta dalla Corte. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. In altre parole, gli avvocati dei ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
La Cassazione ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una funzione ben precisa: quella di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. I motivi devono essere specifici, non solo apparenti. Devono individuare con precisione i punti della decisione che si contestano e spiegare perché sono errati, non basta ripetere che la motivazione è scorretta.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre all’infinito le stesse questioni. È un giudizio di legittimità, che valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
La dichiarazione di ricorso inammissibile per mera ripetitività dei motivi serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga sommersa da impugnazioni prive di reale contenuto critico. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito: un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non un monologo che ignora le ragioni del giudice precedente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta la conseguenza tangibile di un’impugnazione che non rispetta queste regole basilari.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati giudicati inammissibili perché i motivi presentati erano una semplice e pedissequa ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, mancando di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Qual è la funzione essenziale di un ricorso in Cassazione secondo questa ordinanza?
Un ricorso in Cassazione deve assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza che si contesta. Non può limitarsi a essere apparente o non specifico, ma deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44192 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il 12/01/1976
NOME nato il 28/12/1974
NOME COGNOME nato il 25/08/1984
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.