Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti necessari per accedere al giudizio di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non può essere una mera ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione, sollevando una serie di censure contro la decisione di secondo grado. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza ritenuta ingiusta.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto: la Corte Suprema ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, chiudendo di fatto la porta a un’ulteriore valutazione del caso.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni addotte dai giudici di legittimità. La Corte ha chiarito che i motivi di ricorso non erano conformi a quanto richiesto dalla legge per il giudizio in Cassazione. In particolare, il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e critiche già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo comportamento processuale è definito come “mera riproduzione” dei motivi d’appello.
La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di giudice della legittimità. Il suo compito, quindi, non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze impugnate. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse basata su “argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità”.
Inoltre, la Corte ha specificato che il richiamo a una presunta violazione dell’articolo 521 del codice di procedura penale era stato appena accennato (“meramente enunciato”) nel ricorso, senza essere supportato da argomentazioni specifiche che ne dimostrassero la fondatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono le seguenti:
1. Specificità dei Motivi: Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È necessario formulare motivi di ricorso nuovi e specifici, che attengano a vizi di legge o a difetti logici della motivazione, e non alla ricostruzione dei fatti.
2. Rischio Economico: Un ricorso inammissibile comporta conseguenze economiche significative, tra cui il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, che rendono la sentenza impugnata definitiva.
3. Ruolo della Cassazione: La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il cui scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge, non rivedere ogni singola controversia nel merito.
In sintesi, per avere una chance di successo in Cassazione, è indispensabile affidarsi a una difesa tecnica che sappia trasformare le doglianze di merito in valide censure di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito (la Corte d’Appello) e quindi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La parte che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di una causa?
No, sulla base di quanto emerge dall’ordinanza, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Ciò significa che non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46454 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il 14/09/1983
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 50/ RG 22436
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 3, la motivazione della sentenza che è del tutto attinente al contenuto dell’imputazione senza che emerga alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. peraltro meramente enunciata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera e-ira
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La Presidente