Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30467 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 26/03/1999
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che tutti i motivi di ricorso si presentano come la mera reiterazione
degli identici motivi d’impugnazione presentati con il gravame, affrontati dalla corte di appello, che ha ampiamente illustrato gli elementi convergenti nel senso
del pieno coinvolgimento del ricorrente alla rapina (ivi compreso il dolo), dando risposta ai rilievi sulla credibilità del testimone ed escludendo anche la
configurabilità del concorso anomalo, congruamente motivando anche sulla misura della pena, in relazione all’estensione delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime argomentazioni così sostanzialmente introducendo davanti alla Corte di cassazione un ulteriore
giudizio di merito, precluso al giudice della legittimità, senza esporre censure astrattamente riconducibili al paradigma di alcuno dei vizi previsti dall’art. 606
cod. proc. pen.;
considerato che, pertanto, va ribadito che «è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.