Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di legittimità. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha nuovamente sottolineato un principio fondamentale: l’appello alla Suprema Corte non può essere una semplice fotocopia dei motivi già presentati e respinti in secondo grado. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua responsabilità per diversi capi d’imputazione. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato quattro distinti motivi di ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. I primi tre motivi miravano a contestare la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, mentre il quarto motivo si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, concludendo per la loro manifesta inammissibilità. La ragione è tanto semplice quanto perentoria: le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già discusse e puntualmente disattese dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il ricorso ometteva di assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Invece di confrontarsi con le ragioni esposte dai giudici di secondo grado, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze. Questo comportamento processuale rende il ricorso inammissibile perché lo qualifica come non specifico, ma solo apparente.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il quarto motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione esaustiva e coerente (citando le pagine 25-26 della sentenza) per la sua decisione di non concedere le attenuanti. La Cassazione ha inoltre richiamato un suo consolidato principio: per motivare il diniego, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha riaffermato l’importanza dei requisiti di specificità dell’atto di impugnazione. Un ricorso in Cassazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge. La semplice riproposizione dei motivi d’appello equivale a non presentare alcun motivo valido, poiché non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La decisione sottolinea che la funzione del giudizio di legittimità non è quella di un terzo grado di merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
Conclusioni
La pronuncia in esame offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e originale, capace di individuare e censurare specificamente i punti deboli della sentenza d’appello. Evitare la mera ripetizione di argomenti già spesi è cruciale per superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata.
È obbligatorio per un giudice considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando e disattendendo tutti gli altri.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17216 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17216 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui ai capi n. 7, 12, 30, 31, 35 sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare le pp. 8-12 per ciò che concerne il primo motivo di ricorso; pp. 14-21 per il secondo motivo di ricorso; pp. 24-25 in ordine al terzo motivo di ricorso); tali doglianze devono, pertanto, essere considerate non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice di appello argomenta esaustivamente alle pp. 25-26 della sentenza impugnata in ordine agli elementi posti alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
DEPOSITATA