Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia la Semplice Ripetizione dei Motivi d’Appello
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel grado precedente. Questa decisione sottolinea l’importanza della specificità e della novità dei motivi quando ci si appella alla Suprema Corte, chiarendo che non si tratta di un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma di una sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto, una causa di non punibilità. La difesa dell’imputato, tuttavia, si era limitata a ripresentare alla Corte di Cassazione gli stessi identici motivi già sollevati e puntualmente rigettati dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi addotti non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. Invece di contestare nel dettaglio le ragioni fornite dalla Corte d’Appello per respingere le sue richieste, il ricorrente si era limitato a una “pedissequa reiterazione” delle stesse. Di conseguenza, oltre a vedere il proprio ricorso respinto, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio della specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e ragionata delle argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, i motivi sono stati considerati “non specifici ma soltanto apparenti”. Essi, infatti, omettevano di confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello, che aveva già spiegato perché l’art. 131-bis c.p. non fosse applicabile. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso privo della sua funzione essenziale e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza d’appello; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici precisi, dove e perché i giudici del merito abbiano sbagliato nell’applicare la legge. La semplice riproposizione di difese già valutate non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile, è cruciale che l’atto di impugnazione sia strutturato come una critica circostanziata e pertinente alla decisione che si intende contestare.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è fondato su motivi che non sono specifici, ma si limitano a essere una mera e pedissequa reiterazione di quelli già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, omettendo di formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso sono una ripetizione letterale di quelle già dedotte in appello, senza introdurre nuovi profili di critica o confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella decisione che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3950 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PENNE il 12/02/1976
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione dell’art. 1 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reit di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si ve della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto ap in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.