Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega Quando l’Appello è Solo Apparente
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni: è fondamentale sapere come presentarle. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto cruciale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già bocciate nei gradi di giudizio precedenti. Questo principio, apparentemente semplice, nasconde implicazioni significative per chiunque intenda impugnare una sentenza.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza del Tribunale. L’impugnazione non contestava la responsabilità penale, ma si concentrava esclusivamente sugli aspetti civili della vicenda, ovvero sulle conseguenze patrimoniali derivanti dalla decisione. La ricorrente sollevava dubbi sulla correttezza della motivazione della sentenza precedente, in particolare riguardo alla legittimazione della persona offesa a costituirsi parte civile e alla qualificazione del soggetto titolare del diritto al risarcimento.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dalla ricorrente non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già esposti e puntualmente respinti dalla Corte di merito nel giudizio d’appello. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato non specifico e meramente apparente, in quanto incapace di svolgere la sua funzione tipica, cioè quella di muovere una critica argomentata e mirata contro la sentenza impugnata.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato severe conseguenze economiche per la ricorrente, condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile se Ripetitivo?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Impugnare una sentenza non significa semplicemente riproporre le proprie tesi. Significa, invece, analizzare criticamente la decisione del giudice precedente, individuare gli errori logico-giuridici commessi e argomentare in modo puntuale perché quella decisione dovrebbe essere annullata o riformata.
Nel caso di specie, il ricorso era privo di questa analisi critica. Si limitava a ripresentare le stesse questioni già vagliate e decise, senza confrontarsi con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. Un simile approccio rende l’impugnazione “apparente”, un atto che formalmente esiste ma che, nella sostanza, è vuoto, poiché non adempie alla sua funzione di stimolare un controllo di legittimità sulla decisione. La Corte ha quindi ribadito che per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve contenere elementi di novità critica rispetto alle difese precedenti, dimostrando di aver compreso e confutato la logica della sentenza che si intende contestare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione importante per avvocati e assistiti. Presentare un ricorso per Cassazione è un’attività che richiede precisione e rigore. Non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma un giudizio di legittimità. La decisione sottolinea che un ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa quando l’atto di impugnazione è redatto come una mera copia delle difese precedenti. Per evitare questo esito e le relative sanzioni economiche, è indispensabile che il ricorso articoli una critica specifica, pertinente e argomentata, dialogando direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata e dimostrandone le falle. In sintesi, la qualità e la specificità dell’argomentazione prevalgono sulla semplice riproposizione delle proprie ragioni.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso può essere dichiarato inammissibile se non è specifico e si limita a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nella fase di giudizio precedente, omettendo di formulare una critica strutturata alla sentenza che si impugna.
Cosa si intende per “pedissequa reiterazione” dei motivi di ricorso?
Significa riproporre in modo letterale e acritico le stesse difese e gli stessi argomenti legali già utilizzati nel giudizio d’appello, senza aggiungere nuovi elementi critici o confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta contestando.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende (nel caso specifico, 3.000 euro) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle controparti (in questo caso, 2.500 euro oltre accessori).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3961 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3961 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OFFIDA il 22/03/1934
avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Franca e onsiderate la memoria e le conclusioni della parte civile, ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano (ai soli fini degl effetti civili) la correttezza della motivazione posta a base della manc dichiarazione di improcedibilità dell’azione per difetto di legittimazione de persona offesa e l’erronea qualificazione del soggetto titolare della stessa, sono consentiti perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si veda particolare pag. 5 della sentenza impugnata), sicché gli stessi si devo considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L’imputato deve, inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute ne presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e NOME COGNOME che, t conto dei parametri vigenti, si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltr accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME e NOME COGNOME, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accesso di legge.
Roma, 22/10/2024
Il i consigliere est.
Il Presidente