Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce lo Stop alle Istanze Ripetitive
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è possibile riproporre all’infinito la medesima istanza senza addurre nuovi elementi. La pronuncia chiarisce che un’impugnazione che non affronta il cuore della decisione contestata, ma si limita a ripetere argomenti già vagliati, è destinata a essere dichiarata come un ricorso inammissibile. Questa decisione offre importanti spunti sulla corretta strategia processuale e sulle conseguenze della presentazione di appelli generici e ripetitivi.
I Fatti del Caso: Un’Istanza Respinta Due Volte
La vicenda processuale ha origine da un’istanza presentata da un soggetto ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale. Questa richiesta era già stata respinta con un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli in data 19/06/2023. Tale provvedimento non era mai stato impugnato dall’interessato.
Successivamente, il soggetto ha presentato una nuova istanza, identica alla precedente. Il GIP, con una nuova ordinanza datata 12/02/2024, ha dichiarato anche questa seconda richiesta inammissibile. La motivazione del giudice era chiara: si trattava di una mera reiterazione della prima istanza, presentata in totale assenza di nuovi elementi (il cosiddetto novum) che potessero giustificare un riesame.
Contro questa seconda ordinanza, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Decisione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella genericità e aspecificità degli argomenti presentati. Il ricorrente, infatti, ha commesso un errore strategico fondamentale: anziché contestare la motivazione della seconda ordinanza – che si basava esclusivamente sulla natura ripetitiva dell’istanza – ha tentato di aggredire le motivazioni della prima ordinanza, quella del 19/06/2023, che però non aveva mai impugnato e che era quindi diventata definitiva.
In questo modo, il ricorso non si è confrontato con la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato, ovvero l’inammissibilità per riproposizione di un’istanza identica a una già respinta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che gli argomenti del ricorrente erano ‘de-assiali ed aspecifici’. In pratica, l’appello era fuori tema. Il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio secondo cui non si può chiedere a un giudice di pronunciarsi nuovamente su una questione già decisa se non vengono portati alla sua attenzione fatti nuovi o diverse argomentazioni giuridiche non precedentemente esposte.
La Corte ha evidenziato come il ricorrente abbia completamente omesso di confrontarsi con la ragione dell’inammissibilità, ovvero ‘l’essere mera riproposizione, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato’. Per questi motivi, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di Introdurre Nuovi Elementi
La decisione in commento è un monito chiaro: le strategie processuali basate sulla semplice riproposizione di istanze già rigettate sono destinate al fallimento e comportano conseguenze economiche negative. Per superare una precedente decisione di rigetto, è indispensabile introdurre elementi di novità, siano essi fattuali o giuridici. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del ricorrente con l’addebito di spese e sanzioni. È quindi cruciale, prima di intraprendere un’azione legale, valutare attentamente se si disponga di argomenti nuovi e pertinenti per sostenere le proprie ragioni.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e aspecifico. Il ricorrente non ha contestato la ragione della decisione impugnata (la natura ripetitiva dell’istanza), ma ha criticato una precedente ordinanza che non era stata impugnata a suo tempo.
Cosa si intende con ‘mera reiterazione’ di un’istanza?
Significa ripresentare la stessa identica richiesta a un giudice che si è già pronunciato in merito, senza fornire alcun nuovo elemento di fatto o di diritto (il cosiddetto ‘novum’) che possa giustificare un nuovo esame della questione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20971 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici.
Osservato che l’ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza formulata dal ricorrente ex art., 671 cod. proc. pen, sul presupposto che si trattasse di una mera reiterazione di istanza già rigettata con ordinanza in data 19/06/2023, mai impugnata, e riproposto in assenza di elementi di novità;
Considerato che il ricorrente, in modo del tutto de-assiale ed aspecifico, aggredisce la motivazione dell’ordinanza 19/06/2023, ritrascritta nell’impugnato provvedimento, omettendo tuttavia di confrontarsi con la ragione dell’inammissibilità dell’istanza, rappresentata, come detto, dall’essere mera riproposizione, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024