Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sui limiti del giudizio di legittimità. Quando un appello si configura come un ricorso inammissibile, le conseguenze per il proponente possono essere severe, non solo in termini di esito processuale ma anche dal punto di vista economico. Analizziamo nel dettaglio questa decisione per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
Il Percorso Processuale: Dall’Appello alla Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione sfavorevole per il ricorrente, non entrando neppure nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non significa che i giudici abbiano dato ragione o torto al ricorrente nel merito della vicenda, ma che l’atto di impugnazione stesso presentava dei vizi tali da non poter essere esaminato.
Le Ragioni dell’Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Corte. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse costituito da “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’appellante si era limitato a riproporre le stesse critiche sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove che erano già state ampiamente esaminate e respinte con “corretti argomenti giuridici” dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come le pagine da 8 a 13 della sentenza impugnata avessero già affrontato in modo esauriente il giudizio di responsabilità e la qualificazione della condotta.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria aggiuntiva è stata giustificata richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, secondo cui tale condanna è dovuta quando il ricorrente ha agito “versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Proporre un ricorso palesemente infondato o meramente ripetitivo costituisce, secondo la Corte, una condotta colposa.
Le Motivazioni Giuridiche della Condanna alle Spese
La decisione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e non contraddittorio la loro decisione. Un ricorso inammissibile perché basato su critiche fattuali è un atto che ignora questa funzione fondamentale. Proponendo doglianze che esulano dall’ambito del giudizio di legittimità, si attiva inutilmente la macchina della giustizia, ed è per questo che l’ordinamento prevede sanzioni che fungano da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La colpa del ricorrente risiede proprio nell’aver presentato un appello privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito dalla Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione. È fondamentale che il ricorso non si limiti a una sterile riproposizione delle argomentazioni già respinte, ma che individui specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il rischio di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile è molto elevato, con la conseguente condanna a spese processuali e sanzioni pecuniarie. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto che possa valutare con cognizione di causa le reali possibilità di successo di un’impugnazione dinanzi alla Suprema Corte, evitando così costi inutili e un esito processuale scontato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre critiche riguardanti i fatti del caso (definite ‘mere doglianze in punto di fatto’), che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione senza fondamento.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a controllare la corretta applicazione delle leggi da parte dei giudici dei gradi precedenti. I ricorsi basati esclusivamente su un disaccordo con la valutazione dei fatti sono, per questo motivo, destinati all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 8 a 13 in relazione al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione della condotta);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.