Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di questioni già decise. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su motivi ritenuti manifestamente infondati. Questa decisione offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i criteri previsti dalla legge.
La vicenda processuale: dal ricorso in appello a quello in Cassazione
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’interessato lamentava principalmente due violazioni: una di natura procedurale e una relativa alla quantificazione della pena.
Nello specifico, il ricorrente sosteneva che fosse stato violato il principio del contraddittorio, a causa della mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al proprio difensore. Inoltre, contestava l’eccessività della sanzione penale inflittagli, ritenendola sproporzionata.
Dopo la decisione della Corte d’Appello, che aveva già affrontato e respinto tali doglianze, l’imputato ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.
Il ricorso inammissibile e le ragioni della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni per ciascun punto.
Primo motivo: la presunta violazione del contraddittorio
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. L’affermazione del ricorrente circa la mancata notifica al difensore è stata smentita direttamente dagli atti processuali. La Cassazione ha sottolineato che tale doglianza era, inoltre, una mera reiterazione di quanto già dedotto e puntualmente respinto dalla Corte di merito nel giudizio d’appello. In sede di legittimità, non è consentito riproporre le stesse questioni già vagliate senza addurre nuovi e specifici argomenti di diritto.
Secondo motivo: la contestazione sull’entità della pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato che la determinazione della pena, inclusa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale. Il sindacato della Corte di Cassazione, in questo ambito, è limitato alla verifica che la motivazione sia logica e non contraddittoria, non potendo entrare nel merito della scelta sanzionatoria. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva fornito una motivazione congrua, rendendo la censura del ricorrente non accoglibile in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte
La decisione della Corte si fonda sulla distinzione cruciale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Mentre i primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove, la Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti esulano dai limiti del sindacato di legittimità, come nel caso della contestazione sulla quantificazione della pena, oppure quando sono palesemente privi di fondamento giuridico (‘manifesta infondatezza’). In questo caso, entrambi i motivi rientravano in queste categorie, rendendo inevitabile la pronuncia di inammissibilità.
Conclusioni: implicazioni pratiche della pronuncia
Questa ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta formulazione dei motivi, che devono riguardare vizi di legge e non semplici contestazioni di fatto o valutazioni di merito. La riproposizione di argomenti già respinti, senza nuove prospettive giuridiche, porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le conseguenze non sono solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende. Ciò serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato manifestamente infondato?
Un motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato quando la sua inconsistenza appare di immediata evidenza, ad esempio perché è smentito dagli atti processuali o perché reitera una doglianza già esaminata e respinta nel precedente grado di giudizio senza addurre nuovi profili critici.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
No, non è consentito contestare l’entità della pena in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e la Cassazione può solo verificare che la motivazione a supporto di tale decisione sia logica, congrua e non contraddittoria, senza entrare nel merito della quantificazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4512 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4512 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla violazione del contraddittorio (per l mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore dell’imputato), è manifestamente infondato, in quanto smentito dagli atti processuali ed è non consentito perché reiterativo di doglianza dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 d sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16/12/2025