Ricorso Inammissibile: l’Analisi della Cassazione su Gravità dei Fatti e Personalità
Quando un ricorso inammissibile viene presentato alla Corte di Cassazione, il rischio non è solo un rigetto, ma anche una condanna a sanzioni pecuniarie. Un’ordinanza recente della Settima Sezione Penale chiarisce i criteri per cui un’impugnazione viene definita ‘manifestamente infondata’, offrendo spunti cruciali sulla valutazione della gravità dei reati e della personalità dell’imputato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i confini dell’ammissibilità nel processo penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per reati di notevole gravità, tra cui la ricezione di beni provenienti da molteplici furti, evidenziando una spiccata tendenza a delinquere. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un unico vizio: la mancata motivazione da parte della Corte territoriale riguardo alla non applicazione di una specifica norma processuale. L’obiettivo era contestare la validità della sentenza di secondo grado sotto questo profilo puramente procedurale.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il singolo motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo non solo manifestamente infondato ma anche reiterativo. Questo significa che le argomentazioni presentate non solo erano prive di qualsiasi base giuridica solida, ma ricalcavano questioni già implicitamente o esplicitamente risolte nel giudizio precedente. La Corte ha sottolineato come la valutazione del giudice d’appello fosse ben ancorata a elementi concreti e priva di vizi logici evidenti, rendendo il tentativo di censura del tutto pretestuoso.
La Valutazione della Gravità e della Personalità
Un punto chiave della decisione è il richiamo alla valutazione complessiva operata dalla Corte di merito. Per giustificare la reiezione del ricorso inammissibile, i giudici di legittimità hanno fatto riferimento a diversi elementi che la Corte d’Appello aveva già considerato, tra cui:
* La notevole gravità dei fatti: non si trattava di un episodio isolato, ma di una condotta criminale strutturata.
* La dedizione professionale alla consumazione dei reati: un indicatore della pericolosità sociale del soggetto.
* La personalità dell’imputato: interpretata attraverso le sue azioni, che dimostravano una propensione al delitto.
Questi fattori, combinati, hanno reso la motivazione della Corte d’Appello solida e immune da censure di illogicità, fondando così la dichiarazione di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse del tutto sterile. La contestazione sulla mancata applicazione di una norma processuale si scontrava con l’evidenza di una motivazione, quella della Corte d’Appello, che, sebbene non esplicita su quel singolo punto, era complessivamente logica e coerente. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: il controllo della Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando la motivazione del giudice di merito è solida, ben argomentata e priva di vizi palesi, un ricorso che si limita a riproporre le stesse doglianze o a sollevare questioni pretestuose è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta ponderazione dei motivi, che devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la Corte di Cassazione non è una sede per contestazioni generiche o pretestuose, ma un organo che vigila sulla corretta interpretazione della legge, sanzionando gli abusi del processo.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e reiterativo, ovvero privo di una solida base giuridica e ripetitivo di argomenti già valutati.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare l’infondatezza del ricorso?
La Corte ha basato la sua valutazione sulla notevole gravità dei fatti, sulla dedizione professionale del ricorrente alla commissione di reati, sulla ricezione di beni da più furti e sugli aspetti della sua personalità, ritenendo logica l’interpretazione dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4304 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4304 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza di motivazione in ordine all’omessa applicazione dell’art.448 comma uno ultimo periodo c.p.p. da parte della Corte d’Appello Ł manifestamente infondato e reiterativo alla luce delle osservazioni svolte dalla Corte di merito a pag. 4 circa la notevole gravità di fatti, la dedizione professionale alla consumazione dei reati, la ricezione di piø beni oggetto di differenti furti che in quanto ancorate a plurimi aspetti del fatto e della personalità interpretati senza alcuna manifesta illogicità appaiono prive di vizi denunciabili;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1294/2026