Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’istanza aperta a qualsiasi tipo di doglianza. La Corte svolge una funzione di nomofilachia, assicurando l’uniforme interpretazione della legge. Per questo, esistono filtri rigorosi, tra cui la dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito.
I Fatti del Processo
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, condannato nel merito, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando la mancata applicazione di una causa di non punibilità. A suo dire, la sua condotta non era sufficientemente grave da meritare una sanzione penale. In particolare, il comportamento contestato consisteva nell’essersi recato in due distinte occasioni a presentare una denuncia, un’azione che la Corte territoriale aveva già valutato come non irrilevante dal punto di vista dell’offensività.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri concettuali strettamente collegati: la manifesta infondatezza e la natura riproduttiva delle censure. I giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso non fossero altro che la pedissequa ripetizione delle argomentazioni già presentate e, soprattutto, adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già compiuto una valutazione ponderata, concludendo per la ‘non scarsa offensività’ della condotta, e il ricorrente non ha fornito nuovi elementi di diritto per contestare tale valutazione.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La motivazione della Corte Suprema si concentra sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. Non è compito della Cassazione riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che questa non sia palesemente illogica o viziata. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni fattuali già esaminate, senza sollevare reali vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), esso diventa ‘manifestamente infondato’.
In questo caso, la Corte ha ritenuto che la valutazione della Corte d’Appello sulla gravità della condotta fosse stata logica e ben motivata. Riproporre la stessa richiesta in Cassazione, senza evidenziare un errore giuridico nell’analisi del giudice precedente, equivale a chiedere un inammissibile ‘terzo grado di merito’. Questa pratica, oltre a essere processualmente scorretta, appesantisce il sistema giudiziario con ricorsi pretestuosi.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una chiara funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare specifici errori di diritto e non un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che l’appello alla Suprema Corte deve essere attentamente ponderato e fondato su solide argomentazioni giuridiche, pena una dichiarazione di ricorso inammissibile con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte territoriale nel precedente grado di giudizio.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione di una causa di non punibilità, sostenendo che la sua condotta, consistita nel recarsi in due occasioni a sporgere denuncia, non fosse sufficientemente offensiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALE MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui, con duplice motivo, si censura la mancata applicazione dell causa di non punibilità, è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censu adeguatamente confutata dalla Corte territoriale /che ha apprezzato la non scarsa offensività della condotta che aveva visto il ricorrente recarsi in due occasioni ad effettuare la denunci rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2024.