Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano solidi e legalmente ammissibili. Un recente provvedimento ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate. Questa decisione sottolinea l’importanza di non contestare in sede di legittimità valutazioni di merito già adeguatamente motivate nei gradi precedenti di giudizio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto responsabile e condannato alla liquidazione del danno morale in favore della parte civile. L’imputato ha tentato di contestare davanti alla Suprema Corte sia la valutazione del materiale probatorio che ha fondato il giudizio di colpevolezza, sia le argomentazioni utilizzate per quantificare il danno subito dalla vittima.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo tipo di giudizio, infatti, non è una terza istanza di merito dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
La Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel concetto di “manifesta infondatezza”. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze del ricorrente, relative sia agli aspetti soggettivi della sua responsabilità sia alla liquidazione del danno, erano palesemente smentite dalla lettura della sentenza impugnata. Quest’ultima è stata giudicata connotata da una logica lineare e coerente, nonché da un’esauriente disamina di tutti i dati processuali. In sostanza, il ricorrente ha cercato di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in Cassazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta conseguenze significative per chi propone il ricorso. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione che mira a scoraggiare ricorsi pretestuosi o dilatori.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un giudice del fatto, ma del diritto. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella, logicamente argomentata, dei giudici di merito. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno constatato che la sentenza della Corte d’Appello aveva correttamente valutato il materiale acquisito, motivando in modo esauriente e coerente sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla quantificazione del danno morale. I motivi del ricorso, pertanto, si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede, risultando così “manifestamente infondati”.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici (come la violazione di legge o il vizio di motivazione), non su un generico dissenso rispetto all’esito del giudizio di merito. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente, riaffermando la funzione della Cassazione come organo di controllo della legalità e non come un terzo grado di giudizio.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono manifestamente infondati o cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “manifestamente infondati”?
Significa che le argomentazioni del ricorrente sono palesemente e immediatamente prive di fondamento giuridico e risultano apertamente smentite dalla lettura del provvedimento impugnato, il quale appare logico, coerente e basato su un’analisi completa degli atti processuali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTECAROTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa dell’imputato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti det ct , d , -1 , ,t,kte., l, legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, 4R-qttaftte gli asseriti prospettati con riguardo alla valutazione del materiale acquisito a sostegno del ritenuto giud di responsabilità nei suoi tratti costitutivi anche soggettivi e alle argomentazioni spe liquidare il danno morale patito dalla parte civile costituita, risultano apertamente smentit lettura del provvedirnentoimPugnat°che appare connotato, su detti temi, da lineare e coerente I logicità e da esauriente disamina dei dati processuali;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 marzo 2024.