Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un Appello Infondato
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che il ricorso sia fondato su solide basi giuridiche. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come motivi manifestamente infondati o ripetitivi conducano a questa conclusione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Esame: Un Appello Fermato sul Nascer
Il caso analizzato riguarda un imputato che ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio preliminare di ammissibilità della Suprema Corte.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Suoi Motivi
La Corte ha ritenuto il ricorso interamente inammissibile, esaminando nel dettaglio le ragioni che hanno portato a tale drastica decisione.
La Prova della Falsità della Notifica: Una Sfida Complessa
Il primo motivo del ricorso si basava sulla presunta nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio. L’imputato contestava la validità della notifica, nonostante questa risultasse regolarmente eseguita a mani proprie, come attestato nella relata di notifica redatta dall’Ufficiale Giudiziario.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la relata di notifica è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso. Per dimostrarne la falsità, non è sufficiente una semplice contestazione; è necessario provare che l’Ufficiale Giudiziario abbia commesso il reato di falsità ideologica in atto pubblico, previsto dall’art. 479 del codice penale. Si tratta di una prova estremamente difficile da fornire, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
La Ripetitività dei Motivi: Un Errore da Evitare
Il secondo motivo, secondo la Corte, era ‘meramente riproduttivo’ di argomentazioni e censure già adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Proporre in Cassazione gli stessi motivi, senza introdurre nuove e pertinenti critiche alla sentenza impugnata, è una pratica che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il ricorso per cassazione non può essere una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Riproporre le stesse questioni già vagliate, senza evidenziare vizi specifici della decisione di secondo grado, snatura la funzione stessa della Corte di legittimità. Di conseguenza, quando i motivi sono manifestamente infondati o ripetitivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Decisione
La decisione evidenzia due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, la contestazione di atti pubblici come la relata di notifica richiede un onere probatorio gravosissimo, che va ben oltre la semplice affermazione di parte. In secondo luogo, un ricorso efficace deve presentare argomentazioni nuove e specifiche contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre vecchie doglianze. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza precedente, ma anche una condanna economica: il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, poiché si è ritenuto che abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
È possibile contestare la validità di una notifica ricevuta a mani proprie da un Ufficiale Giudiziario?
Sì, ma è molto difficile. Secondo la Corte, la relata di notifica è un atto pubblico la cui falsità può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), un onere probatorio molto gravoso per il ricorrente.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli già presentati in Appello?
Se i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte correttamente nella sentenza precedente, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il pri manifestamente infondato, avendo la Corte legittimamente rigettato l’eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, risultando l’avvenuta notificazione a del ricorrente dalla relata di notifica redatta dall’Ufficiale Giudiziario, relata la c già affermato da questa Corte, può essere provata solo dimostrando che il pubblico uff commesso il reato di cui all’art. 479 cod. pen (cfr. Sez. 6, n. 3714 del 09/01/2013, Rv. 254470); ii) il secondo motivo è meramente riproduttivo di profili di cen adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza imp vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della c ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.