Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Manifesta Infondatezza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile quando i motivi addotti sono palesemente privi di fondamento. Comprendere i criteri di ammissibilità è fondamentale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche ulteriori conseguenze economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un’impugnazione basata su una presunta motivazione insufficiente possa essere rigettata senza un esame nel merito.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il ricorrente, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado, lamentando un vizio specifico relativo alla determinazione della sua pena.
Il Motivo del Ricorso e il Concetto di Manifesta Infondatezza
L’unico motivo di censura sollevato dal ricorrente riguardava una pretesa insufficienza della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio. In altre parole, l’imputato sosteneva che i giudici d’appello non avessero spiegato in modo adeguato e sufficiente le ragioni che li avevano portati a stabilire quella specifica pena. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato questa argomentazione sul nascere, qualificandola come “manifestamente infondata”. Questo termine tecnico indica che il motivo del ricorso è così palesemente privo di pregio da non meritare nemmeno una discussione approfondita.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su una constatazione precisa: la Corte d’Appello aveva, in realtà, fornito “congrue argomentazioni” per giustificare la pena inflitta. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Nel momento in cui i giudici di legittimità hanno riscontrato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione logica e coerente sulla questione della pena, hanno concluso che il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto. L’assoluta inconsistenza del motivo sollevato ha quindi portato inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due importanti conseguenze per il ricorrente. La prima è che la sentenza di condanna diventa definitiva. La seconda, di natura economica, è la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, fissata in questo caso in tremila euro, a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e sulla base di argomentazioni giuridiche valide.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono considerati “manifestamente infondati”, ovvero privi di qualsiasi fondamento giuridico evidente e immediatamente percepibile.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata, in questo caso l’insufficienza di motivazione sulla pena, appare palesemente e senza necessità di approfondimento priva di pregio, a fronte di argomentazioni adeguate e sufficienti fornite dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Hamdi)
Rilevato che l’unico motivo di censura dedotto circa una pretesa insufficienza della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio appare manifestamente infondato a fronte delle congrue argomentazioni svolte dalla Corte di merito sul tema (v. pag. 4 sent.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024