Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più sfavorevoli per chi decide di impugnare una sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci offre uno spunto chiaro su quali siano i limiti del giudizio di legittimità, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena. Analizziamo come una motivazione generica possa non solo portare al rigetto del ricorso, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania del 2 febbraio 2023. Il ricorrente lamentava un unico aspetto della decisione: l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. La sua impugnazione si basava su un’argomentazione generica, senza specificare elementi di palese illogicità o contraddittorietà nel ragionamento seguito dai giudici di secondo grado per determinare la sanzione.
La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione, chiamata a valutare se un motivo di ricorso così formulato potesse trovare accoglimento in sede di legittimità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso proposto e lo ha rapidamente liquidato come manifestamente infondato. Il punto centrale della decisione ruota attorno alla natura del giudizio di Cassazione. I giudici di legittimità non sono chiamati a riesaminare i fatti o a sostituire le proprie valutazioni a quelle dei giudici dei gradi precedenti (i cosiddetti giudici di merito). Il loro compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la determinazione della pena rientra pienamente nelle ‘valutazioni di merito’ del giudice d’appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: queste valutazioni sono immuni dal sindacato di legittimità, a meno che non emerga una ‘manifesta illogicità o contraddittorietà’.
La Genericità come Causa del Ricorso Inammissibile
Il ricorso è stato considerato generico proprio perché non indicava quali specifici passaggi della motivazione della Corte d’Appello fossero illogici o contraddittori. Limitarsi a definire la pena ‘eccessiva’ non è sufficiente. È necessario, invece, argomentare in modo puntuale, dimostrando perché il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito per quantificare la pena sia viziato. In assenza di tali specificazioni, il ricorso si risolve in una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise ma estremamente chiare. La Corte ha rilevato che il ricorso era ‘fondato sul generico assunto dell’eccessività della pena irrogata’. Questa genericità lo ha reso ‘manifestamente infondato’. Poiché le valutazioni della Corte d’Appello sulla determinazione della pena non presentavano vizi di illogicità o contraddittorietà manifesta, esse non potevano essere messe in discussione in quella sede. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in esame conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un’attenta e specifica articolazione dei motivi. Non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere il merito della vicenda. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione superficiale o generica non solo è destinata al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione sulla pena viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a contestare genericamente l’eccessività della pena senza dimostrare una manifesta illogicità o contraddittorietà nel ragionamento del giudice di merito che l’ha determinata.
Cosa significa che la valutazione sulla pena non è ‘sindacabile’ in Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado sulla misura della pena, a meno che la decisione impugnata non sia basata su un ragionamento palesemente errato o contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10791 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VIOLANTE NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che il ricorso, fondato sul generico assunto dell’eccessività della pena irrogata, è manifestamente infondato, in quanto le valutazioni di merito compiute dal giudice d’appello in ordine alla determinazione dell&rs -ono immuni da manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè non sono altrimenti sindacabili in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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