Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Decisione sulla Recidiva
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera processuale che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46529/2024, ha fornito un chiaro esempio di questa dinamica, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava il riconoscimento della recidiva, confermando così la decisione della Corte d’Appello di Bari. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e giuridicamente pertinenti.
Il Caso: Un Appello contro il Riconoscimento della Recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della contestazione era specifico: il riconoscimento della recidiva, ovvero quella circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. Il ricorrente sosteneva che la valutazione della Corte territoriale fosse errata, sperando di ottenere un annullamento della decisione in sede di legittimità.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, definendoli ‘manifestamente infondati’. Questo giudizio si basa su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti e le prove, attività già svolta dalla Corte d’Appello, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano già ‘espressamente esaminato la questione’, formulando un giudizio di merito che la Cassazione ha ritenuto ‘insindacabile in sede di legittimità’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma perentoria. La Corte ha stabilito che dal ricorso non emergevano ‘profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione’ della sentenza impugnata. In altre parole, la decisione della Corte d’Appello era ben argomentata e priva di vizi logici evidenti. Di fronte a una motivazione coerente e completa, la Cassazione non ha il potere di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Pertanto, il ricorso, privo di argomenti validi per contestare la corretta applicazione della legge, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche contro la violazione di legge o vizi di motivazione gravi e palesi. Un ricorso che si limita a riproporre questioni di fatto già adeguatamente valutate nei gradi di merito è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con un aggravio di costi per chi lo propone.
Quando può essere dichiarato un ricorso inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è ‘manifestamente infondato’, ovvero quando non presenta argomenti giuridici validi o si limita a contestare la valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, la cui motivazione non risulti illogica o contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione opera come giudice di legittimità. Il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti (giudizio di merito), ma di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge da parte dei tribunali e delle corti d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46529 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 17/12/1980
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso, concernente il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello espressamente esaminato la questione, esprimendo un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, non emergendo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere NOME
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