Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, una delle casistiche più comuni che portano alla chiusura anticipata di un procedimento di legittimità. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per capire i limiti e i requisiti di un’impugnazione efficace dinanzi alla Suprema Corte. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una motivazione solida e non illogica da parte dei giudici di merito e le severe conseguenze per chi presenta ricorsi palesemente privi di fondamento.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione. I motivi dell’impugnazione si concentravano su due aspetti specifici: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi elementi, chiedendo di fatto un riesame favorevole della sua posizione.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 47436 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non superavano la soglia minima di ammissibilità necessaria per procedere a un esame più approfondito.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella qualifica dei motivi come “manifestamente infondati”. La Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello di Firenze fosse già sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione”. Inoltre, i giudici di merito avevano già condotto un “adeguato esame delle deduzioni difensive” sui punti contestati. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo logico e completo perché non aveva concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Di fronte a una motivazione così strutturata, i motivi del ricorso apparivano privi di qualsiasi consistenza giuridica, trasformandosi in un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova e non consentita valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità sono significative. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte lo ha anche condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanziona l’abuso del processo attraverso la presentazione di ricorsi palesemente infondati; dall’altro, funge da deterrente per evitare di intasare il sistema giudiziario con impugnazioni dilatorie o prive di serie prospettive di accoglimento. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma uno strumento di controllo della legittimità e della coerenza logica delle decisioni dei giudici precedenti.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le argomentazioni presentate sono così palesemente prive di fondamento giuridico che il giudice le respinge senza nemmeno doverle esaminare nel dettaglio.
Perché la Cassazione non ha riesaminato la richiesta di attenuanti e sospensione della pena?
Perché la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare che la decisione del giudice precedente (in questo caso la Corte d’Appello) sia legalmente corretta e logicamente motivata. Avendo riscontrato una motivazione sufficiente e non illogica, ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Sulla base della decisione, il ricorrente è tenuto non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47436 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/05/2001
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso à inammissibile perché i motivi prospettati afferenti al manca cji-ektutv, riconoscimento delleigeneriche e del beneficio della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali punti ( cfr pag 4, ulti due capoversi)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.