Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare prima ancora di essere esaminata nel dettaglio, risultando in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono sufficientemente specifici o non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale esito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Lecce. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato diverse censure contro la decisione di secondo grado. Tra queste, spiccava un motivo specifico relativo alla presunta omessa valutazione delle dichiarazioni che egli stesso aveva reso durante il dibattimento. L’appellante riteneva che i giudici di merito non avessero dato il giusto peso alle sue parole, viziando così la correttezza della sentenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 31 marzo 2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione ha impedito un esame approfondito dei motivi, cristallizzando la sentenza della Corte di Appello e rendendola definitiva. Oltre a vedere respinta la propria impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. In primo luogo, ha liquidato le censure iniziali come già allineate alla giurisprudenza consolidata. Il punto cruciale, tuttavia, ha riguardato il secondo motivo, quello relativo alle dichiarazioni dell’imputato. I giudici supremi hanno osservato che la sentenza della Corte di Appello era “immune da censure” su questo punto. Le argomentazioni del giudice di merito erano state esposte con una “lineare e coerente logicità”. Il ricorrente, invece di smontare punto per punto questo ragionamento, si era limitato a riproporre le proprie doglianze in modo generico, senza un reale e critico confronto con la decisione impugnata. È proprio questa mancanza di specificità a rendere il motivo “manifestamente infondato” e, di conseguenza, l’intero ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a una generica lamentela. È necessario che l’appellante articoli critiche precise, puntuali e pertinenti, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato. La mancanza di un confronto serrato con la logica della sentenza impugnata trasforma l’appello in un atto sterile, destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo procedurali, con la conferma della condanna, ma anche economiche, data la condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione solidi, dettagliati e tecnicamente ineccepibili.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice non esamina il merito della questione perché l’impugnazione manca dei requisiti previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza precedente diventa definitiva e il ricorrente è di solito condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
Perché il motivo sulle dichiarazioni dell’imputato è stato ritenuto manifestamente infondato?
Perché il ricorrente non ha criticato in modo specifico il ragionamento logico e coerente della Corte di Appello. Si è limitato a riproporre le sue lamentele in modo generico, senza un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata, rendendo il suo motivo privo di fondamento evidente.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile?
Oltre a non poter ottenere una revisione della sentenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 21/11/1963
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N.40713/24 NIGRO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui
all’art. 341-bis cod. pen.);
i motivi di ricorso;
Esaminati
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo alla
responsabilità per il reato contestato, con particolare riferimento alla pretes insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito
dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa della vicend
oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v p. 2);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall’imputato in dibattimento, è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure e le argomentazioni del giudice di merito sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025