Ricorso Inammissibile: la Cassazione sulla Manifesta Infondatezza
Quando un’impugnazione viene presentata davanti alla Corte di Cassazione, deve superare un vaglio di ammissibilità prima che i giudici ne esaminino il merito. Un’ordinanza recente ha ribadito i criteri che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, specialmente quando le argomentazioni appaiono manifestamente infondate e riproduttive di censure già esaminate. Il caso specifico riguardava la lamentela di un detenuto per la mancata consegna del foglietto illustrativo di un farmaco.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un decreto del Giudice di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva già dichiarato inammissibile un reclamo del ricorrente, concernente la presunta violazione dei suoi diritti da parte dell’amministrazione penitenziaria. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata consegna del cosiddetto ‘bugiardino’ di un farmaco che gli era stato prescritto e somministrato.
A suo dire, tale omissione costituiva una violazione delle norme dell’ordinamento penitenziario e del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Il Giudice di Sorveglianza aveva però rigettato il reclamo, ritenendolo infondato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come l’accesso alla giustizia non possa tradursi in un abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di ricorsi privi di fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha qualificato le censure del ricorrente come manifestamente infondate. I giudici hanno evidenziato che la mancata consegna del foglietto illustrativo era un fatto ininfluente ai fini della presunta violazione dei diritti. Si è ritenuto infatti inverosimile che una persona, che aveva richiesto a lungo un determinato farmaco, non ne conoscesse gli effetti. Inoltre, la prescrizione medica stessa deve necessariamente includere le indicazioni sulle modalità di assunzione, rendendo il ‘bugiardino’ un elemento non essenziale in quel contesto.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le doglianze presentate nel ricorso erano meramente riproduttive di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dal Giudice di Sorveglianza nel provvedimento impugnato. La legge processuale, in particolare l’art. 666, comma 2, del codice di procedura penale, prevede che le istanze manifestamente infondate per difetto delle condizioni di legge siano dichiarate inammissibili ‘ictu oculi’, cioè a prima vista, senza necessità di un’approfondita disamina. La ripetitività delle argomentazioni, senza l’aggiunta di nuovi e validi elementi, ricade pienamente in questa casistica.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito sulle conseguenze della proposizione di un ricorso inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Per i professionisti legali e i loro assistiti, emerge la necessità di una valutazione attenta e rigorosa dei motivi di ricorso, che devono essere specifici, pertinenti e non una semplice riproposizione di argomenti già sconfessati in gradi di giudizio precedenti. Un ricorso efficace è quello che individua vizi precisi nel provvedimento impugnato, non quello che reitera lamentele generiche o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sono state ritenute manifestamente infondate e meramente riproduttive di argomenti già vagliati e respinti nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono cause di esonero, al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Perché la mancata consegna del foglietto illustrativo del farmaco è stata considerata irrilevante?
È stata considerata irrilevante perché i giudici hanno ritenuto difficile credere che il ricorrente, che assumeva il farmaco da tempo su sua richiesta, non ne conoscesse gli effetti. Inoltre, si presume che il farmaco sia stato prescritto con le necessarie indicazioni sulle modalità di assunzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/08/1970
avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. RAGIONE_SOCIALE di NOVARA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell’art. 32 Cost., perché manifestamente infondate.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l’istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu ocu/i la condizione della inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell’art. 11. A tale riguardo si rileva che la mancata consegna del bugiardino pretesa ininfluente, poiché risulta difficile pensare che il ricorrente non conosca gli effetti di un farmaco che per lungo tempo ha preteso gli venisse consegnato e che, in ogni caso, gli deve essere stato prescritto con indicazione delle modalità di assunzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.