Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Appello
Quando un ricorso per Cassazione viene definito ricorso inammissibile, significa che i giudici supremi lo hanno respinto senza neppure entrare nel merito della questione. Questa decisione, spesso percepita come puramente tecnica, nasconde in realtà principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché un appello possa essere fermato sul nascere, illustrando i criteri di valutazione della Corte e le conseguenze per chi presenta un ricorso privo dei requisiti di legge.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sostenendo che avessero erroneamente configurato un concorso formale di reati. Secondo la tesi difensiva, la valutazione giuridica dei fatti operata in appello era viziata e meritava di essere riformata dalla Suprema Corte.
L’argomentazione centrale del ricorso si concentrava sulla presunta errata interpretazione delle norme penali sostanziali, un punto che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo. Si trattava, dunque, di una censura che mirava a rimettere in discussione l’analisi giuridica svolta nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato l’istanza dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non ha comportato un’analisi approfondita sulla questione del concorso di reati, poiché i giudici si sono fermati a una valutazione preliminare.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice per il ricorrente: in primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali; in secondo luogo, gli è stata comminata una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi strettamente connessi, che chiariscono i limiti del giudizio di legittimità.
Manifesta Infondatezza dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità è stato individuato nella manifesta infondatezza
delle censure. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni proposte dal ricorrente fossero palesemente prive di pregio giuridico. La critica alla configurazione del concorso formale di reati è stata giudicata non solo errata, ma anche presentata in modo tale da non superare una prima, sommaria valutazione di serietà e pertinenza.
Natura Riproduttiva delle Censure
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse meramente riproduttivo
di questioni già ampiamente e correttamente esaminate e decise dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, in sostanza, non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità: il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti già vagliati, senza evidenziare un vizio di legittimità, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere il merito della vicenda, ma uno strumento per controllare la corretta applicazione del diritto da parte dei giudici dei gradi inferiori. La presentazione di un ricorso deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (come violazione di legge o vizio di motivazione) e non sulla semplice speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, garantendo che l’accesso alla Suprema Corte sia riservato a casi che sollevano questioni giuridiche meritevoli di attenzione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di censure che erano già state adeguatamente valutate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito la questione del concorso formale di reati?
No, la Corte non ha esaminato la questione nel merito. Ha stabilito che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile in via preliminare, poiché la censura relativa al concorso di reati era inserita in un contesto di argomentazioni manifestamente infondate e riproduttive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POLLINA il 22/08/1983
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. N. 41508/24 GAROFALO
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337
cod. pen.
), esaminati
i motivi di ricorso;
ritenuto che i primi due motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto –
rispettivamente – violazione di legge circa la affermazione di penale responsabilità e, in particolare, la circostanza che la violenza o minaccia non è
stata realizzata durante il compimento di un atto di ufficio, ma eventualmente prima nonché la mancata integrazione dell’elemento soggettivo, esulano dalla
valutazione di legittimità là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal
giudice di merito (cfr., in ordine, pagg. 6 e 7; 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche il terzo motivo, relativo alla violazione di legge che si
assume consistita nell’aver erroneamente ritenuto configurata un concorso formale di reati, esula dalla valutazione di legittimità, là dove risult manifestamente infondato e riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 8-10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025