Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20112 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PISA il 07/08/2000
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze, ha confermato la
sentenza di pronunciata dal Tribunale di Livorno il 1°/7/2022 nei confronti di NOME COGNOME relazione ai reati di cui agli artt. 4 I. 110 del 1975 e 116, commi 15 e 17, d.lgss 285/19
Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e
di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., e al tratt sanzionatorio;
che le doglíanze oggetto del primo motivo sono manifestamente infondate in
Rilevato quanto la Corte territoriale -con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svo
(l’essersi posto alla guida, senza patente, di un’autovettura priva di assicurazione e arm coltello), nonché alla presenza di precedenti penali, plurimi e specifici oltre a non avere
alcuna spiegazione circa la sua condotta- ha fatto corretto riferimento ai pacifici princ dalla giurisprudenza di legittimità e ha fornito una risposta adeguata e coerente alle ana
censure poste nei motivi di appello;
Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorìo sono manifestamente
infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che conclusione, anche con il riferimento al fatto che la pena risulta essere stata corretta mitigata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, appare logica e coere e non è quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricc Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, te a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunq manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2 n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della ca GLYPH delle :mmende. Così deciso il 17 /2025