Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20706 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20706 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BENTIVOGLIO il 29/07/2000
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 24 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME
COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di arresto, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c) ed e) cod. proc. pen., si lamenta la mancata acquisizione al fascicolo delle conclusioni scritte della difesa ritualmente depositate;
che in realtà il ricorrente nel prospettare l’asserita mancata acquisizione delle proprie conclusioni al fascicolo non deduce alcuna specifica omissione nelle
valutazioni delle sue ragioni da parte della Corte di appello e non evidenzia quali profili e quali contenuti del proprio atto difensivo siano stati trascurati dal giudice
di merito;
che, a fronte di ciò, determinante diventa quindi la circostanza che nella sentenza si fa riferimento alle conclusioni delle parti, riportandole in premessa e
anche in motivazione («all’odierna udienza, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte…», pag. 3), e che i due motivi illustrati nell’atto d appello e richiamati nelle conclusioni sono stati compiutamente esaminati e approfonditi;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
li resid nte
Consigliere estensore