Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un ricorso che viene fermato prima ancora di una valutazione approfondita, con conseguenze significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando e perché un ricorso viene dichiarato tale, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente fondate.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Palermo, parzialmente modificata in appello. La Corte di Appello, pur riducendo la pena a quattro mesi di arresto, aveva confermato la condanna per un reato previsto dall’art. 21 ter del D.L. 113/2018. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali.
I Motivi di Impugnazione
Le doglianze del ricorrente si concentravano su due punti specifici:
- La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare un’ulteriore riduzione della pena.
Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel non considerare questi due aspetti, violando la legge e fornendo una motivazione carente.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile perché i motivi erano “manifestamente infondati”. Questo giudizio si basa su una valutazione preliminare che non entra nel merito della questione, ma si ferma a constatare l’evidente inconsistenza delle censure proposte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che la decisione dei giudici di appello era ben motivata, coerente e adeguata. La motivazione della sentenza di secondo grado si integrava perfettamente con quella del primo, formando un corpo argomentativo solido. I giudici di merito avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale, basando la loro decisione su elementi concreti come le “numerose violazioni” e “l’assenza di elementi positivi di valutazione” a favore dell’imputato.
In sostanza, il ricorrente non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, come ribadito in questa ordinanza, non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione serve quindi come monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza impugnata, non su una semplice speranza di ottenere una valutazione più favorevole.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché i motivi del ricorso sono stati ritenuti manifestamente infondati?
I motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati perché la Corte di merito aveva già fornito una motivazione coerente e adeguata per negare sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche, basandosi su elementi concreti come le numerose violazioni e l’assenza di aspetti positivi da valutare. Le censure del ricorrente miravano a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un caso?
No, sulla base di questa ordinanza e della giurisprudenza costante, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o fornire una lettura alternativa delle prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non agire come un giudice di terzo grado nel merito della vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21726 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21726 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo il 16/12/2021 ha ridotto la pena a mesi quattro di arresto e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 21 ter D.L. 113/2018 conv. In L. 132/2018;
Rilevato che con il primo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. proc. pen.;
Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che le doglianze oggetto dei due motivi di ricorso sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alle numerose violazioni e all’assenza di elementi positivi di valutazione ha dato coerente e adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), ciò dando atto, riducendola, di avere adeguato comunque la pena all’effettiva gravità del fatto;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03j2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024