Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 14/10/1991
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione si risolve in una critica all’esito
della valutazione della prova da parte del giudice, contestando l’indebita (secondo la difesa) patente di credibilità riconosciuta alla persona offesa e
l’insufficienza/inefficacia degli elementi di riscontro; si tratta della classic argomentazione attinente al merito, incapace di enucleare una critica di legittimità
che non può basarsi sulla semplice ‘erroneità’ o Incongruenza’ o ‘insufficienza’ o
‘carenza’ della motivazione ma che deve identificare una manifesta
illogicità, che, cioè, risulti
ictu ocu/i, tale il distacco dalla logica comune; tutto questo nella
affabulazione difensiva non si rinviene, limitandosi essa a ribadire argomentazioni già formulate (e respinte) nel corso del giudizio;
considerato che secondo e terzo motivo di ricorso, attinenti ad aspetti
sanzionatori (misura della pena e misura di sicurezza) non sono consentiti in questa sede poiché, in assenza di contraddizioni o di manifeste illogicità, il
trattamento sanzionatorio e la relativa motivazione esulano dallo scrutinio della Corte di legittimità, poiché rientrano nell’apprezzamento discrezionale del giudice di merito; i motivi, peraltro, appaiono altresì manifestamente infondati, a fronte di una motivazione sui rispettivi aspetti, particolarmente ampia ed equilibrata, con la quale i motivi di ricorso nemmeno si confrontano compiutamente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.