Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato a precisi requisiti. Quando un’impugnazione ne è priva, si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito della questione. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando i criteri che portano a tale esito, in particolare quando il motivo di doglianza è ritenuto ‘manifestamente infondato’.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso in esame nasce dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato una precedente decisione, inclusa la valutazione di un aspetto specifico della storia penale del soggetto: la recidiva.
L’Oggetto del Ricorso: La Questione della Recidiva
L’unico motivo di appello portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava proprio il confermato riconoscimento della recidiva. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel confermare questa circostanza aggravante, che, come noto, può incidere in modo significativo sulla determinazione della pena. Il ricorrente chiedeva quindi alla Cassazione di annullare la sentenza su questo specifico punto.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha optato per la via più perentoria, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il riconoscimento della recidiva fosse giusto o sbagliato, ma si ferma a un livello preliminare, affermando che il ricorso non aveva i presupposti per essere discusso.
La Manifesta Infondatezza come Motivo di Rigetto
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘manifesta infondatezza’. I giudici hanno ritenuto che la censura sollevata dal ricorrente fosse palesemente priva di fondamento. In altre parole, le argomentazioni presentate non avevano la minima capacità di mettere in discussione la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. Di conseguenza, procedere a un esame approfondito sarebbe stato superfluo.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che la sentenza della Corte d’Appello non presentava vizi di interpretazione della legge. Al contrario, era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e aveva preso in adeguata considerazione le deduzioni difensive. Secondo la Cassazione, il giudizio di merito formulato dalla Corte territoriale era, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono pretestuosi o palesemente infondati, scatta il filtro dell’inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa che è essenziale strutturare i ricorsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza impugnata, evitando censure generiche o che mirano a una semplice rivalutazione dei fatti, pena non solo il rigetto, ma anche una condanna economica per il proprio assistito.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’unica censura presentata, relativa al riconoscimento della recidiva, è stata ritenuta manifestamente infondata.
Come è stata valutata la sentenza impugnata dalla Corte di Cassazione?
La sentenza impugnata è stata valutata come sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive, rendendo il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il 17/02/1974
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME (
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica censura prospettata, relativa confermato riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondata / atteso che la sentenza impugnata, estranea a profili di erronea interpretazione del dato normativo di riferimento, risu altresì sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzion difensive sul punto,così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sed 3
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.