Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16867 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/08/2000
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in parziale ri
della condanna
/
ha rideterminato la pena e ha confermato nel resto la sentenza di pronun dal Tribunale di Milano il 1°/12/2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al
cui all’art. 4 I. 110 del 1975;
Rilevato che con il ricorso, in tre distinti motivi, si deductt la violazione di leg
di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art
3, I. 110 del 1975, la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., il mancato rico delle circostanze attenuanti generiche e in ordine al trattamento sanzionatorio;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo (riconoscimento attenuante comma
applicazione 131 bis cod. pen.) sono manifestamente infondate
l
in quanto la Corte territoriale – con lo specifico riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti (porto di u
frangivetro, strumento di elevata offensività, nella tasca dei pantaloni), nonché la precedenti penali, plurimi e specifici e anche di natura violenta, oltre all’essere adus
di alias- ha fatto corretto riferimento ai pacifici principi posti dalla giurisprudenza d ha fornito una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure poste nei motivi di
Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanziofiatorio sono manifesta
infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’ese potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento dell’episodio, all’elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dall’ spiegazione resa, e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in q (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile / poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; S n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorre pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in man elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissib versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle am
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025