Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Limite al Giudizio di Merito
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano solidi e pertinenti. Un esempio chiaro di come la Corte gestisce i ricorsi che non soddisfano tali requisiti ci viene da una recente ordinanza, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente motivata.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava il riconoscimento della recidiva, un’aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo aver già subito una condanna definitiva. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, contestava la valutazione fatta dai giudici di merito su questo specifico punto, cercando di ottenere una riforma della decisione a lui sfavorevole.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha stroncato le speranze del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè non stabilisce se la recidiva fosse stata correttamente applicata o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che non c’erano i presupposti per procedere a un esame approfondito della questione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Manifestamente Infondato?
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione fornita dalla Suprema Corte. Il motivo del ricorso è stato definito ‘manifestamente infondato’. Questo significa che, a un primo e sommario esame, la tesi del ricorrente appariva palesemente priva di pregio. La Cassazione ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano già preso in considerazione e risposto adeguatamente alle deduzioni difensive presentate. In sostanza, la Corte d’Appello aveva fatto bene il suo lavoro, motivando in modo logico e completo la sua decisione sulla recidiva. Di conseguenza, il giudizio di merito, così come formulato, non era ‘censurabile in questa sede’, ovvero non poteva essere messo in discussione davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Principio di Diritto
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte lo ha condannato al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Il principio di diritto che emerge da questa ordinanza è chiaro: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e completa, il ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già vagliate senza evidenziare vizi di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo addotto, relativo al riconoscimento della recidiva, è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla sentenza impugnata?
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, rendendo il relativo giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 24/11/1980
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo addotto, afferente riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato giacchè la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.