Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile quando i motivi proposti non superano un rigoroso vaglio di ammissibilità. La decisione si basa su principi cardine della procedura penale, tra cui la distinzione tra giudizio di merito e di legittimità e le conseguenze della cosiddetta “doppia conforme”.
I Fatti di Causa
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due presunte violazioni. La prima riguardava un vizio procedurale legato al mancato rispetto di un termine processuale. La seconda, invece, mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio che aveva portato alla sua condanna nei due precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma a titolo di sanzione alla Cassa delle ammende.
L’analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza.
La presunta violazione procedurale
Il ricorrente sosteneva che non fosse stato rispettato il termine previsto dall’art. 598-bis del codice di procedura penale. La Corte ha rapidamente smentito questa tesi, chiarendo che il procedimento d’appello si era svolto secondo la disciplina speciale e transitoria dettata dall’art. 23-bis del D.L. 137/2020 (legato alla gestione emergenziale). Tale norma prevedeva modalità e termini specifici, che nel caso concreto erano stati pienamente rispettati dalla Corte d’Appello. Il motivo era, quindi, privo di qualsiasi fondamento giuridico.
La richiesta di rilettura delle prove
Il secondo motivo, con cui si chiedeva una riconsiderazione delle prove, si è scontrato con un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di stabilire se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma solo di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Sollecitare una “nuova rilettura della piattaforma probatoria” è un’istanza che esula completamente dalle sue competenze, rendendo il ricorso palesemente inammissibile.
Il principio della “doppia conforme” nel ricorso inammissibile
Un aspetto cruciale evidenziato dall’ordinanza è il concetto di “doppia conforme”. Quando il Tribunale e la Corte d’Appello giungono alla stessa conclusione, condannando l’imputato sulla base della medesima valutazione delle prove, le possibilità di contestare l’accertamento dei fatti in Cassazione si riducono drasticamente. In particolare, il vizio di “travisamento della prova” può essere eccepito solo a una condizione molto stringente: il ricorrente deve dimostrare che la prova asseritamente travisata è stata introdotta per la prima volta e valutata solo nella sentenza di appello. Nel caso di specie, questa condizione non sussisteva, poiché le censure proposte erano mere riproduzioni di argomenti già ampiamente esaminati e respinti con motivazione congrua dalla Corte territoriale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il ruolo del giudice di merito e quello del giudice di legittimità. La manifesta infondatezza del primo motivo derivava da un errore nell’individuazione della norma applicabile. L’inammissibilità del secondo motivo scaturiva invece dal tentativo di trasformare il giudizio di Cassazione in un terzo grado di merito, attività preclusa alla Suprema Corte. La Corte ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse ampia, logica e priva di vizi, avendo già adeguatamente risposto a tutte le obiezioni difensive, rendendo così il ricorso una mera ripetizione di argomentazioni già respinte.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve basarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici della motivazione, non sulla speranza di ottenere un nuovo esame dei fatti. La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per un uso improprio dello strumento impugnatorio, che comporta conseguenze economiche per il ricorrente e rende definitiva la sentenza di condanna.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
Perché il procedimento di secondo grado si è svolto correttamente secondo la disciplina speciale dell’art. 23-bis del d.l. 137/2020, e non secondo le norme invocate dal ricorrente. Le conclusioni del Procuratore Generale sono state depositate tempestivamente come previsto da tale norma.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può effettuare una nuova valutazione delle prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Richiedere una “nuova rilettura” delle prove rende il ricorso inammissibile.
Cosa significa “doppia conforme” e che impatto ha sul ricorso?
Significa che le sentenze di primo e secondo grado sono giunte alla medesima conclusione. In questo caso, il ricorso in Cassazione per “travisamento della prova” è ammesso solo a condizioni molto restrittive, cioè se la prova in questione è stata valutata per la prima volta in appello, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9305 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9305 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN SEVERO il 10/01/1989
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta la memoria del difensore avv. NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dell norme penali sostanziali e processuali ed in particolare il mancato rispett termine di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato momento che il procedimento di secondo grado nei confronti dell’odierno ricorrente si è svolto secondo la disciplina dettata dall’art. 23-bis cod. proc. pen. del d.l. del 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L dicembre 2020, n. 176, risultando, dunque, come correttamente indicato dall Corte territoriale tempestivamente depositate le conclusioni del Procurato generale, ai sensi di quanto disposto dalla suddetta norma al comma 2 del suddetta disposizione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sollecitando una nuova rilettura dell piattaforma probatoria impossibile nel giudizio di legittimità, risulta riprodutt profili di censura già prospettati con l’atto di appello e già adeguatamente va e disattesi dalla Corte territoriale con ampia motivazione, scevra di vizi lo giuridici (cfr. pp. 5-9 ove, con valutazione conforme al Tribunale, coerenteme al compendio istruttorio, si individua il prevenuto quale autore dei delit attribuiti, disattendendo le deduzioni difensive);
che, peraltro, nel caso di “doppia conforme”, il travisamento della pr potrebbe essere dedotto solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con spec deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima v introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777-01; Sez. 2, n 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore -della Cassa delle ammende. r
Così deciso, il 4 febbraio 2025. -DE P° DEPOSITATA