Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo sia formulato nel rispetto di precisi requisiti di legge. Un’ordinanza recente ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portano a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. L’analisi del caso specifico dimostra come la Suprema Corte non sia una terza sede di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha tentato di portare all’attenzione della Corte di Cassazione le proprie ragioni, sperando in un annullamento della decisione di secondo grado.
Tuttavia, il ricorso si fondava su un unico motivo, focalizzato esclusivamente sulla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato per cui era stato condannato.
Il Motivo di Ricorso: L’Elemento Soggettivo
L’unico argomento difensivo proposto riguardava l’elemento psicologico del reato, ovvero l’intenzione o la consapevolezza con cui l’imputato avrebbe agito. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero correttamente valutato questo aspetto, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e delle circostanze fattuali. Questo approccio si è rivelato la principale causa della successiva declaratoria di inammissibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che il motivo presentato fosse “privo di specificità e manifestamente infondato”. In altre parole, l’atto di impugnazione non solo non individuava specifici vizi di legittimità nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre una tesi difensiva già ampiamente esaminata e motivatamente respinta nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata presentasse un’argomentazione ampia, logica e giuridicamente corretta, rendendo il ricorso un mero tentativo di ottenere un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il ruolo della Corte di Cassazione. Quest’ultima non è un “terzo giudice” del fatto, ma un giudice della legge. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non riesaminare le prove.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione esaustiva e coerente sulle ragioni per cui riteneva sussistente l’elemento soggettivo del reato. Il ricorso, invece, non denunciava un errore di diritto o un vizio logico manifesto, ma si limitava a contrapporre la propria interpretazione dei fatti a quella, già motivata, dei giudici. Tale approccio è per sua natura inammissibile, in quanto chiede alla Cassazione un’attività che non le compete. La Corte ha inoltre richiamato un proprio precedente (sentenza n. 53017/2016) per rafforzare il principio secondo cui i vizi motivazionali devono essere specifici e non risolversi in una generica critica alla valutazione del giudice di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche: ribadisce che presentare un ricorso in Cassazione richiede un’analisi tecnica e rigorosa, volta a individuare vizi di legittimità e non a riproporre questioni di fatto. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per l’imputato. Funge da monito a evitare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di successo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando è privo di specificità, ovvero non indica chiaramente i vizi della sentenza impugnata, e quando è manifestamente infondato, cioè le argomentazioni appaiono palesemente prive di fondamento giuridico.
Cosa significa che il motivo del ricorso era ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorrente ha contestato la decisione della Corte d’Appello in modo generico, senza individuare errori logici o giuridici precisi nella motivazione, ma cercando di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, cosa non permessa in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44984 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MASSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME COGNOME COGNOME memoria con cui l’AVV_NOTAIO ha insistito nel r considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’el soggettivo del reato, è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, d del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22 Alotta, Rv. 268713) e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in partico 5 e 6);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2023.