Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Criteri di Valutazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile, un concetto fondamentale nella procedura penale. Comprendere i motivi che portano a tale declaratoria è essenziale per capire i limiti del diritto di impugnazione. Questo caso specifico riguarda un ricorso proposto contro un’ordinanza di un GIP, che la Suprema Corte ha rigettato senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso
Due persone hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza emessa in data 17 aprile 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ferrara. I ricorrenti contestavano il contenuto di tale provvedimento, chiedendone l’annullamento. La questione è quindi giunta al vaglio della Settima Sezione Penale della Cassazione.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso una decisione netta e concisa: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Questa pronuncia non si è soffermata sul contenuto delle doglianze dei ricorrenti, ma si è fermata a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una duplice e solida argomentazione, che evidenzia i paletti procedurali che non possono essere superati quando si intende contestare un provvedimento giudiziario.
Atto non Impugnabile
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa del provvedimento contestato. La Corte ha stabilito che l’ordinanza del GIP era un “provvedimento non impugnabile”. Nel nostro ordinamento giuridico, non tutte le decisioni di un giudice possono essere oggetto di appello o ricorso. La legge specifica tassativamente quali atti sono soggetti a impugnazione e con quali mezzi. Proporre ricorso contro un atto per cui la legge non prevede tale possibilità costituisce un errore procedurale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Manifesta Infondatezza e Assenza di Abnormità
In secondo luogo, e in via subordinata, la Corte ha aggiunto che, anche qualora l’atto fosse stato teoricamente impugnabile, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile perché “manifestamente infondato”. Ciò significa che le argomentazioni presentate dai ricorrenti erano palesemente prive di pregio giuridico, al punto da non richiedere un’analisi approfondita. La Corte non ha ravvisato alcun profilo di “abnormità” nell’ordinanza del GIP, ovvero non ha riscontrato alcuna anomalia procedurale talmente grave da stravolgere l’iter processuale e giustificare un intervento correttivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto processuale: il diritto di impugnazione non è assoluto, ma è circoscritto da precisi limiti di ammissibilità. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via dell’impugnazione, verificando sia la natura dell’atto da contestare sia la solidità delle argomentazioni giuridiche a sostegno.
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: quando è proposto contro un provvedimento che la legge non considera impugnabile, oppure quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di fondamento giuridico.
Cosa significa che un provvedimento è “manifestamente infondato”?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono così evidentemente prive di pregio legale che la Corte le respinge senza bisogno di un esame approfondito nel merito. In questo caso, la Cassazione non ha ravvisato neanche profili di abnormità nell’atto impugnato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2973 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2973 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
NOME nato a GALLARATE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17809/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata;
Esaminati i motivi dei ricorsi;
Ritenuti i ricorsi inammissibili, perché, da una parte, proposti avverso provvedimento n impugnabile, e, dall’altra, perché, comunque, manifestamente infondati, non ravvisandosi profi di abnormità;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.