Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 26/08/1978
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
D
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di
GLYPH
NOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell’art. 669 cod.
proc. pen. e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., in quanto avente ad oggetto un fatto per
cui De Filippo era stato già condannato;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui,
in tema di reato associativo, l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla
data finale cui si riferisce l’imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di
primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto
per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 – 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 – 01);
Considerato, dunque, che, in ossequio a tale principio, il giudice ha appropriatamente affermato che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell’associato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025