Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario articolare motivi precisi, logici e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su contestazioni troppo generiche riguardo all’entità della pena. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, non contestava la sua colpevolezza, ma si opponeva esclusivamente all’entità della pena inflitta. Il motivo del ricorso si fondava sulla presunta mancanza o manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano determinato la sanzione, in violazione dei parametri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione – ovvero se la pena fosse o meno congrua – perché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile nel modo in cui l’impugnazione era stata formulata.
Secondo i giudici, i motivi addotti dal ricorrente erano “deduzioni del tutto generiche afferenti al trattamento punitivo”. In altre parole, il ricorso si limitava a una critica vaga e non specifica, senza individuare con precisione dove e perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata illogica o carente. Questa genericità rende il motivo “indeducibile”, cioè non proponibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un punto cardine: la sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, era sorretta da una “sufficiente e non illogica motivazione” e aveva preso in adeguato esame le argomentazioni difensive. La Suprema Corte ha persino fatto riferimento a una pagina specifica della sentenza di appello per avvalorare questa constatazione.
Il principio che emerge è che, per contestare validamente la quantificazione della pena, non basta affermare che essa sia eccessiva. È necessario dimostrare, con argomenti puntuali, che il giudice di merito ha violato la legge nell’applicare i criteri degli articoli 132 e 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, ecc.) o che il suo ragionamento è stato palesemente contraddittorio o illogico. Un ricorso che non assolve a questo onere di specificità è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza che il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della precisione argomentativa nei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione mancata, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. Per gli avvocati, la lezione è chiara: l’impugnazione deve essere un’analisi critica e dettagliata della decisione precedente, evidenziando vizi specifici. Per i cittadini, la consapevolezza è che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle motivazioni dei giudici precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e non contestavano in modo specifico la logicità o la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata riguardo all’entità della pena.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha affermato la Corte di Cassazione riguardo alla motivazione della sentenza di secondo grado?
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica e che avesse adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, rendendo così il ricorso non argomentabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’entità della pena irroga secondo i parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore