Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica precisa e il rispetto di limiti ben definiti. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza di condanna, ma è necessario individuare vizi specifici di legittimità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, chiarendo perché una richiesta di mera rivalutazione dei fatti non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Due imputati, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basando le loro difese su due motivi principali, comuni a entrambi.
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro condanna. In sostanza, i ricorrenti proponevano una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove, criticando i criteri adottati dai giudici di merito.
Con il secondo motivo, invece, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che il giudice d’appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a loro favore.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le competenze del giudice di legittimità rispetto a quelle del giudice di merito.
Il Primo Motivo: Genericità e Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché, di fatto, non denunciava un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte, infatti, non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un ‘sindacato di legittimità’. Essa deve solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che hanno condotto il processo.
Il ricorso è stato giudicato generico anche per la mancanza di una reale correlazione tra le critiche mosse e le argomentazioni complesse e dettagliate contenute nella sentenza d’appello.
Il Secondo Motivo sul Diniego delle Attenuanti e il Ricorso Inammissibile
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito un principio giurisprudenziale pacifico: per negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la decisione, implicitamente disattendendo tutti gli altri. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per il diniego, rendendo la doglianza dei ricorrenti manifestamente infondata.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte sono radicate nella funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto, ma il custode della corretta applicazione della legge e della coerenza logica delle sentenze. Un ricorso che si limita a proporre una ‘lettura alternativa’ delle prove, senza individuare specifici travisamenti o palesi illogicità nel ragionamento del giudice di merito, si pone al di fuori del perimetro del giudizio di Cassazione e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Allo stesso modo, la valutazione circa la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di merito ampiamente discrezionale, sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente o manifestamente illogica, cosa che nel caso in esame non è stata riscontrata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma l’importanza di una redazione tecnica e puntuale del ricorso per cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale non limitarsi a criticare l’esito del giudizio di merito, ma attaccare la sentenza impugnata su vizi specifici di violazione di legge o di motivazione. La decisione ha anche conseguenze pratiche significative per i ricorrenti: oltre alla conferma della condanna, sono stati obbligati al pagamento delle spese processuali, a versare una somma alla Cassa delle ammende e a rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile, una compagnia di assicurazioni.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando non si correla specificamente con le ragioni della decisione impugnata e si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte, o quando chiede una rivalutazione dei fatti senza indicare precisi vizi di legittimità (violazione di legge o illogicità manifesta della motivazione).
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi presentati dalla difesa?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCICLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo (comune ai due ricorrenti) dei distinti ricorsi con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamento vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata ove la Corte d’appello ha con motivazione congrua e priva di illogicità ritenuto inverosimile l’alternativa dinamica dei fatti ricostruita dalla difesa);
ritenuto che il secondo motivo (pure comune ai due ricorrenti) dei distinti ricorsi, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 7 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I ricorrenti devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio in favore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, che ha trasmesso a mezzo p.e.c. memoria contenente conclusioni scritte e
nota spese delle quali chiede la liquidazione; liquida dette spese in euro 2000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute dalla parte civile, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.