Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione del Patteggiamento
Quando un’impugnazione viene presentata in modo vago e generico, rischia di essere definita come un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi la propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, specialmente nel contesto del patteggiamento, un rito che presuppone un accordo tra accusa e difesa.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Como, con cui veniva applicata una pena di 6 mesi di reclusione in aumento rispetto a una precedente condanna. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando una “carente motivazione” da parte del giudice di merito riguardo alla pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per una serie di ragioni precise che delineano i confini dell’impugnazione in materia di patteggiamento.
La Genericità come Vizio Capitale
Il motivo principale della decisione è stata l'”eccessiva genericità” del ricorso. L’imputato si è limitato a denunciare una motivazione carente senza però specificare quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati trascurati dal giudice. Un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e argomentate, non mere affermazioni di principio.
La Motivazione Implicita nel Patteggiamento e le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La Corte ha sottolineato un punto cruciale del rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Quando un giudice accoglie la richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, compie implicitamente una valutazione sulla congruità della sanzione. Si presume, cioè, che il giudice abbia verificato la sussistenza di tutte le condizioni necessarie, sia positive che negative. Questa valutazione implicita è sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione, a meno che dal testo della sentenza non emergano elementi che provino il contrario. Di conseguenza, un ricorso inammissibile perché generico non può scalfire questa presunzione.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non emergono elementi che giustifichino la proposizione dell’impugnazione (ovvero, se il ricorrente è ritenuto in colpa per aver presentato un ricorso infondato), viene disposta anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’obiettivo è scoraggiare ricorsi pretestuosi o dilatori, che appesantiscono il sistema giudiziario senza avere reali probabilità di accoglimento. Nel caso del patteggiamento, dove la pena è frutto di un accordo, il controllo del giudice è di legittimità e congruità. Pertanto, per contestare la sentenza, è necessario evidenziare vizi specifici e palesi, non limitarsi a una critica generica che la Corte ha ritenuto, appunto, causa di inammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con serietà e rigore tecnico. Proporre un ricorso inammissibile per genericità non solo è una strategia inefficace, ma espone anche a conseguenze economiche rilevanti. Per gli avvocati, è un richiamo all’importanza di redigere atti dettagliati e fondati su critiche precise, capaci di superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua eccessiva genericità. Il ricorrente ha lamentato una carente motivazione sulla pena senza però fornire argomentazioni specifiche a sostegno della sua tesi.
È possibile contestare la pena decisa con un patteggiamento?
Sì, ma la contestazione deve essere specifica e puntuale. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’approvazione di un patteggiamento da parte del giudice include già una valutazione sulla congruità della pena. Pertanto, una critica generica non è sufficiente per mettere in discussione la sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge quando l’impugnazione è ritenuta colposamente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38547 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in data 31 ottobre 2023 il Tribunale di Como ha applicato nei confronti di NOME, in concorso con altri, la pena di mesi 6 di reclusione in aumento della pena già inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Como il 18 luglio 2023 e divenuta irrevocabile il 5 settembre 2023, avendolo ritenuto colpevole per il reato di cui in epigrafe;
che per l’annullamento di predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurandone la carente motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio irrogato.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto affetto da eccessiva genericità;
che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’articolo 444 cod. proc. pen. per l’applicazion della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesim sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 13 luglio 2006 n. 34494);
che per altro, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, le lacune del ricorso sopra evidenziate costituiscono causa di inammissibilità del gravame (Corte di cassazione, Sez. IV, 11 maggio 1992 n. 7768).
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024