Ricorso Inammissibile e Doppia Conforme: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo di argomenti già trattati e respinti nei precedenti gradi di giudizio. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e il concetto di ‘doppia conforme’.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, a seguito della conferma della sua condanna da parte della Corte d’Appello di Napoli. La sentenza di secondo grado, emessa l’11 settembre 2023, aveva già confermato la decisione del tribunale di primo grado. L’imputato, non rassegnato, decideva di tentare l’ultima via, quella del ricorso per cassazione, contestando l’applicazione della legge penale e la motivazione della sentenza a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19025 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e riproduttivo. I giudici hanno osservato che l’unico motivo di impugnazione non superava la soglia di ammissibilità perché si limitava a riproporre ‘profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ dai giudici di merito. In altre parole, il ricorso non conteneva una ‘specifica critica analisi’ delle argomentazioni della sentenza impugnata, ma era una semplice ripetizione di difese già sconfitte.
In secondo luogo, la Corte ha valorizzato il concetto di ‘doppia conforme’. Poiché la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, facendo anche rinvio per relationem alla sua motivazione, le due sentenze di merito si fondono in un ‘unico corpo decisionale’. Questo avviene, precisa la Corte citando un precedente (Cass. n. 6560/2020), quando entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove. Di fronte a una ‘doppia conforme’ così solida, un ricorso in Cassazione deve essere particolarmente incisivo e specifico per poter essere anche solo preso in esame, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Non è una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Il ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, dialogando criticamente con la sua motivazione e non limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea quindi l’importanza di un’assistenza legale qualificata, in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione di legittimità ed evitare ricorsi destinati a un inevitabile fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto riproduttivo di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza presentare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza d’appello.
Cosa significa che la sentenza d’appello era una ‘doppia conforme’?
Significa che la sentenza della Corte d’Appello ha confermato pienamente quella di primo grado. Di conseguenza, le due sentenze possono essere lette insieme come un unico corpo decisionale, poiché condividono i medesimi criteri di valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione dell legge penale e la carenza della motivazione posta alla base del giudizio responsabilità del ricorrente, non superala soglia di ammissibilità po riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con co argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specif critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che la Corte territoriale ha fatto rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, avendo cura di effettuare ulteriori precisazioni in p di responsabilità; che, del resto, la sentenza impugnata in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. dop conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituit fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione d prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore