Ricorso Inammissibile: Conseguenze di un’Impugnazione Generica
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, una possibilità cruciale per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, è fondamentale che l’atto sia redatto con specificità e precisione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono generici e ripetitivi. Analizziamo insieme la decisione per capire quando un’impugnazione rischia di essere respinta in partenza e quali sono i costi associati.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. I punti contestati riguardavano principalmente tre aspetti: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’entità della pena inflitta e la disposta confisca di una somma di denaro.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a proseguire. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un punto centrale: la genericità e la natura meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. In altre parole, l’imputato non ha presentato nuove e specifiche critiche alla sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. I giudici hanno evidenziato che le questioni relative alle attenuanti generiche, alla pena e alla confisca erano già state ‘adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata’. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve invece individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella decisione che si contesta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere un atto critico e specifico, non una sterile riproposizione di doglianze già respinte. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, giustificata richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale. L’ordinamento, infatti, presume che chi propone un ricorso palesemente infondato agisca con ‘colpa’, contribuendo a sovraccaricare il sistema giudiziario senza una reale prospettiva di successo. Pertanto, è essenziale che la redazione di un ricorso per Cassazione sia affidata a professionisti che sappiano formulare censure mirate e pertinenti, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riprodurre argomentazioni e profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e meramente riproduttivi’?
Significa che l’atto di impugnazione non sollevava nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza di secondo grado, ma si limitava a ripetere le stesse difese (su attenuanti generiche, pena e confisca) che erano già state valutate e rigettate nel giudizio precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1832 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1832 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pena inflitta e alla confisca del denaro, già adeguatamente vagliati e disattesi con corre argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso 11 dicembre 2025.