Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce i Criteri di Specificità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si contesta l’applicazione di misure di prevenzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la mera riproposizione dei motivi d’appello e la genericità delle censure non possano superare il vaglio di legittimità. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, destinatario di una misura di prevenzione confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso si fondava su due motivi principali: il primo contestava la sussistenza stessa dei presupposti per l’applicazione della misura; il secondo criticava la motivazione della Corte territoriale in merito al rigetto del motivo d’appello relativo all’obbligo di soggiorno.
L’Analisi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte in appello. Secondo la Corte, i motivi erano solo “apparenti”, poiché omettevano di svolgere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altre parole, il ricorrente non aveva attaccato specificamente le ragioni della Corte d’Appello, ma si era limitato a ripetere le proprie difese.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, ma per “genericità e indeterminatezza”. La Corte ha sottolineato che il ricorrente, di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, non aveva indicato gli elementi specifici posti alla base della sua censura. Tale carenza ha impedito al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la Necessità di un Ricorso Specifico e non Ripetitivo
La decisione si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: il principio di specificità dei motivi. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riedizione del giudizio di merito. L’appellante che intende contestare una decisione deve formulare una critica mirata e puntuale che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Non è sufficiente riproporre le stesse tesi, sperando in un esito diverso. È necessario, invece, dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento logico-giuridico. La Corte ha infatti precisato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, spiegando le ragioni della pericolosità specifica del soggetto, e che la difesa non aveva fornito elementi reali in contrasto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza funge da monito per i difensori. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita non solo dei fatti, ma soprattutto della struttura motivazionale della sentenza che si intende impugnare. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’istanza, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Per avere successo, l’atto di impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo che ignora le ragioni del giudice.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando, a fronte di una motivazione logicamente corretta del giudice precedente, non indica gli elementi specifici che sono alla base della censura. Questa mancanza non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi e di valutare il merito della critica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PUERTO ORDAZ( VENEZUELA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l’insuSsistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli Oià dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendasi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice del merito ha adeguatamente motivato a pagina 3 e 4 del decreto impugnato circa la sussistenza della pericolosità specifica richiesta ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione e della mancata individuazione da parte della difesa di reali elementi contrastanti con le risultanze iStruttorie;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del rigetto del motivo di appello relativio alla misura dell’obbligo di soggiorno è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nòn indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propria sindacato;
rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.