Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici e Ripetitivi
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e fondati su questioni di diritto. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non rispetta questi criteri. Con l’ordinanza n. 21430 del 2024, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: non è possibile ottenere un nuovo giudizio di merito semplicemente riproponendo le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Questo caso offre uno spaccato chiaro delle ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità e delle relative conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da due persone avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Le ricorrenti hanno impugnato la decisione di secondo grado, portando le loro doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione, giudice della legittimità. L’obiettivo del loro ricorso era ottenere l’annullamento della sentenza d’appello, basandosi su una serie di motivi che, tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto non meritevoli di un esame nel merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dalle ricorrenti, ma si è fermata a un vaglio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici, i motivi addotti non erano conformi ai requisiti richiesti dalla legge per un ricorso in sede di legittimità. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come “doglianze generiche”. Ciò significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano vaghe e non individuavano in modo preciso e puntuale gli errori di diritto che il giudice di secondo grado avrebbe commesso.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato la natura “meramente riproduttiva” dei motivi. Le ricorrenti, infatti, non hanno fatto altro che riproporre le medesime censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come il giudice di merito avesse già fornito una motivazione corretta e conforme a diritto, in particolare riguardo all’esclusione della causa di giustificazione (scriminante) prevista dall’art. 384 del codice penale. Presentare un ricorso che ignora la motivazione della sentenza impugnata e si limita a ripetere argomenti già disattesi equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di fatto, compito che non le spetta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e della sostanza giuridica nei ricorsi per cassazione. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di appelli esplorativi o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario. Per gli operatori del diritto, questa decisione riafferma la necessità di formulare motivi di ricorso specifici, che si confrontino criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di tesi già sconfessate.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riprodurre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘generici e meramente riproduttivi’?
Significa che le ricorrenti non hanno formulato critiche puntuali e giuridicamente pertinenti contro la sentenza impugnata, ma hanno semplicemente ripresentato le stesse lamentele già discusse e rigettate nel grado di giudizio precedente.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, le persone che presentano un ricorso dichiarato inammissibile sono condannate al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, in questo specifico caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21430 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21430 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 109 R.G. n. 43946/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche (primo motivo) e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2-7, dove la Corte di appello ha indicato le ragioni, conformi a diritto, per la esclusione della scriminante ex art. 384 cod. pen.);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarate inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04i,2024.