Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Motivi Generici e Ripetitivi
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti. Un caso recente ha visto la Suprema Corte dichiarare un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e riproducevano questioni già affrontate e risolte nei precedenti gradi di giudizio. Questa decisione evidenzia come la forma e la sostanza di un’impugnazione siano cruciali per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia, ha presentato ricorso in Cassazione. Il fulcro della sua difesa si basava su una presunta violazione del diritto di difesa: la mancata acquisizione del verbale di sequestro. Secondo il ricorrente, tale documento era essenziale per valutare la coerenza delle dichiarazioni raccolte nei successivi atti di polizia giudiziaria e, di conseguenza, per accertare la sussistenza del dolo, ovvero l’intenzionalità del reato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo di ricorso non superava il primo e fondamentale ostacolo del giudizio di legittimità: quello dell’ammissibilità. La condanna per il ricorrente è stata quindi confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza si fonda su due pilastri argomentativi principali che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità.
1. Genericità e Ripetitività del Motivo
La Suprema Corte ha qualificato il motivo come ‘generico’ e ‘meramente riproduttivo’. Questo significa che il ricorrente non ha sollevato una critica nuova e specifica contro la sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele già esaminate e rigettate, con adeguata motivazione, dal giudice di merito. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti, ma deve individuare vizi specifici di legittimità della decisione impugnata.
2. Irrilevanza della Censura a Fronte di Prove Sufficienti
Il secondo punto, ancora più dirimente, riguarda l’irrilevanza della doglianza. I giudici di Cassazione hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente dimostrato la consapevolezza dell’imputato riguardo ai suoi obblighi di custode. Questa conclusione non si basava sul verbale di sequestro mancante, bensì su altra documentazione acquisita agli atti (in particolare la CNR), ritenuta sufficiente a provare il dolo. Pertanto, anche se il verbale fosse stato acquisito, non avrebbe cambiato l’esito del giudizio, poiché la colpevolezza era già stata provata aliunde, cioè tramite altre prove.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve essere specifico, pertinente e non ripetitivo. Non è sufficiente lamentare una presunta irregolarità processuale; è necessario dimostrare come tale irregolarità abbia concretamente inciso sulla decisione finale. La decisione insegna che una difesa efficace non può basarsi su critiche astratte o sulla richiesta di prove che, alla luce del quadro probatorio complessivo, risultano ininfluenti. Infine, conferma le severe conseguenze economiche di un ricorso inammissibile, che comporta non solo il pagamento delle spese legali ma anche una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
 
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono generici, cioè non specificano chiaramente gli errori della sentenza impugnata, e quando si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente con motivazioni corrette.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
È sufficiente lamentare la mancata acquisizione di un documento per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente. Come dimostra questo caso, se il giudice ha potuto accertare la responsabilità dell’imputato sulla base di altri elementi di prova considerati sufficienti e decisivi, la mancata acquisizione di un singolo documento può essere ritenuta irrilevante ai fini della decisione finale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4406  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato la mancata acquisizione del verbale di sequestro e ha lamentato, quindi, l’impossibilità della difesa di valutare direttamente la coerenza delle affermazioni contenute nei successivi verbali di polizia giudiziaria e la sussistenza del dolo dell’imputato, è generico ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, laddove ha ritenuto provato che dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalla RAGIONE_SOCIALE emergeva che l’imputato era consapevole degli obblighi su di lui gravanti quale custode (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023