Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. La Corte Suprema ha un ruolo preciso: verificare la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando ci si limita a ripetere argomenti già bocciati, senza sollevare questioni di pura legittimità. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i confini del giudizio di Cassazione.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due punti principali. In primo luogo, contestava le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito riguardo agli accertamenti della polizia giudiziaria. Tali accertamenti, basati su una doppia verifica (l’allarme di un impianto elettronico e un successivo controllo negativo presso l’abitazione), erano stati considerati sufficienti a provare la consumazione del reato contestato. In secondo luogo, l’imputato lamentava la mancata applicazione di una causa di non punibilità che, a suo dire, avrebbe dovuto escludere la condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15 novembre 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza. Vediamo nel dettaglio i due pilastri della motivazione.
La Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle contestazioni. La Cassazione ha evidenziato come le critiche mosse dal ricorrente non fossero altro che “mere doglianze riproduttive” di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sollevato un problema di errata applicazione della legge (un vizio di legittimità), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che è preclusa in sede di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che i giudici di merito avevano già adeguatamente e correttamente motivato la loro decisione riguardo agli accertamenti della polizia, rendendo le critiche del ricorrente un tentativo inefficace di rimettere in discussione l’esito del processo.
La Valutazione sulla Causa di Non Punibilità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione di una causa di non punibilità, è stato giudicato generico. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva già affrontato e disatteso questa richiesta con “corretti argomenti giuridici”. La decisione dei giudici di merito si basava su elementi concreti, come le specifiche modalità del fatto e l’assenza di un’offesa di lieve entità. Pertanto, anche su questo punto, il ricorso si è rivelato una sterile ripetizione di argomenti già superati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. Per avere una possibilità di successo, è necessario formulare motivi specifici che attengano a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non semplicemente riproporre le stesse difese già respinte. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente il caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione riafferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della legge, non come giudice dei fatti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, come ad esempio le doglianze che sono mere riproduzioni di censure già adeguatamente valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici e riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate si limitano a ripetere le stesse questioni già sollevate e decise dai giudici di merito, senza introdurre nuove critiche sulla corretta applicazione della legge o sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, citato nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 19/06/1994
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
79/ RG 22634
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sed di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito in ord agli accertamenti della polizia giudiziaria (due annotazioni di P.G.), volti a comprovare consumazione del delitto contestato attraverso una doppia verifica: l’allarme lanciato dall’impianto elettronico e il controllo negativo presso l’abitazione del ricorrente;
ritenuto che anche la doglianza sulla mancata applicazione della causa di non punibilità è generica ed è stata adeguatamente vagliata e disattesa, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata con richiamo alle modalità del fatto e all’assenza di una offesa lieve; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera GLYPH ensora GLYPH