Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Motivazioni Sono Solo Apparenti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione dei ricorsi, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando si limita a essere generico e ripetitivo. Questo principio è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato lamentava, tra le altre cose, che i giudici di merito avessero erroneamente interpretato il suo silenzio e la sua mancata partecipazione al processo come indizi a suo carico. Inoltre, contestava la correttezza della motivazione con cui era stata affermata la sua responsabilità, ritenendola infondata.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno esaminato attentamente i motivi proposti, concludendo che nessuno di essi potesse trovare accoglimento. La decisione si basa su due pilastri argomentativi che definiscono chiaramente i confini del giudizio in Cassazione: la corretta valutazione del comportamento dell’imputato e la natura del controllo di legittimità sulla motivazione.
Il Silenzio dell’Imputato non è Prova di Colpevolezza
Un punto cruciale della decisione riguarda il valore da attribuire al silenzio dell’imputato. La Corte ha specificato che la mancata partecipazione al giudizio non è stata affatto utilizzata come prova di colpevolezza. I giudici di merito, con una motivazione ritenuta esente da vizi logici e giuridici, si erano limitati a escludere ipotesi alternative sullo svolgimento dei fatti, proprio perché non erano state fornite dall’imputato. In altre parole, non è il silenzio a provare la colpa, ma è l’assenza di una spiegazione alternativa plausibile che, unita alle altre prove, può rafforzare la tesi accusatoria.
Le Contestazioni sui Fatti Rendono il Ricorso Inammissibile
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ribadito un principio cardine della procedura penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le critiche del ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ossia semplici lamentele sulla ricostruzione fattuale, mascherate da critiche alla motivazione. Il ricorso, infatti, si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Per questo motivo, le censure sono state considerate non specifiche ma solo “apparenti”, in quanto non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata e mirata contro i vizi legali della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di merito, e il giudizio di diritto, proprio della Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Non può limitarsi a chiedere una nuova e diversa lettura delle prove. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse formulato una vera critica alla sentenza d’appello, ma si fosse limitato a riproporre le sue tesi difensive, già vagliate e respinte. Questa strategia processuale rende il ricorso inammissibile, poiché non attacca la coerenza logico-giuridica della decisione, ma tenta impropriamente di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si appresti a redigere un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario dimostrare, con argomenti precisi e pertinenti, dove la sentenza impugnata abbia violato la legge o sia incorsa in un errore logico palese. Un ricorso che si limita a ripetere le difese già svolte o a contestare la valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Il silenzio di un imputato in un processo può essere usato come prova a suo carico?
No, la Corte ha chiarito che il silenzio o la mancata partecipazione al giudizio non possono essere valutati come elementi di prova a carico dell’imputato. Tuttavia, la mancanza di una spiegazione alternativa da parte sua può essere considerata dai giudici nel quadro complessivo della valutazione delle prove raccolte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge. In questo caso, perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti (compito dei giudici di merito) e a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza formulare una critica specifica contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti per il sistema penitenziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20454 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20454 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTESARCHIO il 16/04/1971
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma che ha confermato la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 479 e 615-ter co pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che denunzia l’omessa notifica all’imputat del decreto di citazione in appello – è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli
atti processuali. Con l’atto di appello l’imputato ha dichiarato di eleggere domicilio presso l abitazione sita in Pico (FR), INDIRIZZO anche ai fini della notifica del decreto di cita
Con provvedimento del 29.07.04 la Corte di Appello di Roma ha disposto l’esecuzione della notifica presso il suddetto edificio. In data 07.08.2024 i Carabinieri della stazione di Pico h
redatto verbale di vane ricerche nei confronti del ricorrente, conseguentemente la notifica è sta effettuata presso il difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. pen.;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – oltre ad essere fond
su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazion
dei Giudici di appello, è manifestamente infondato. Il silenzio dell’imputato e, in particola mancata partecipazione al giudizio, non sono stati valutati quali elementi di prova a suo caric atteso che i giudici del merito non hanno censurato tale condotta ma, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si sono limitati ad escludere ipotesi alternative di svolgimento in quanto non fornite dall’imputato (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).
Considerato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazio posta a base del giudizio di responsabilità – non è consentito dalla legge in sede di legitti perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequ reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di meri dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrenttal pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente