Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e la capacità di individuare precisi vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’analisi del caso nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 44790 del 2023, offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a tale esito, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
Il Caso in Esame: un Appello Generico
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta. L’imputato contestava sia il giudizio sulla sua responsabilità per i reati ascritti, sia la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente, tuttavia, non ha articolato nuove argomentazioni, ma si è limitato a riproporre questioni già ampiamente discusse e decise nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura e del contenuto dei motivi di impugnazione presentati.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso
I giudici hanno definito i motivi del ricorso come “generici e meramente riproduttivi”. Questo significa che le argomentazioni non erano sufficientemente specifiche per contestare efficacemente la sentenza d’appello. Anziché evidenziare errori di diritto o vizi logici nella motivazione della Corte territoriale, il ricorso si limitava a ripetere le stesse difese già vagliate e respinte, senza confrontarsi criticamente con le ragioni esposte dai giudici d’appello.
Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
L’inammissibilità del ricorso ha attivato precise conseguenze previste dalla legge. Il ricorrente è stato condannato a pagare:
1. Le spese del procedimento.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria viene irrogata perché si presume che il ricorso sia stato presentato con colpa, ovvero senza la necessaria diligenza nel valutare la fondatezza dei propri motivi. La Corte ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000 per ribadire questo principio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che il ruolo del giudizio di legittimità non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non individua vizi specifici, ma si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise, non assolve a questa funzione. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già affrontato in modo adeguato e con “corretti argomenti giuridici” tutti i punti sollevati, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento procedurale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere un atto tecnico e specifico, non una mera ripetizione di argomenti già respinti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è essenziale che l’atto di ricorso si concentri sui vizi di legittimità della decisione impugnata, argomentando in modo puntuale e critico rispetto alle motivazioni del giudice precedente. In caso contrario, il tentativo di ottenere una revisione della sentenza si trasforma in un esito processuale ed economico sfavorevole.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a una sanzione pecuniaria?
La sanzione viene applicata perché si ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero non ha agito con la dovuta diligenza nel presentare un’impugnazione con motivi fondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44790 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità per i reati ascritti e alla app dell’art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuri dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 2 a 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere es COGNOME
sore COGNOME
Il Presidente