Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti entro cui può operare il massimo organo della giustizia. Una recente ordinanza ha chiarito, ancora una volta, le ragioni che portano a un ricorso inammissibile, sottolineando che la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione della sua responsabilità penale e la mancata applicazione di una specifica causa di non punibilità, l’esimente prevista dall’art. 393-bis del codice penale.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo non ha esaminato nel merito le critiche mosse dal ricorrente, ma lo ha anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione si basa su principi consolidati della procedura penale che limitano strettamente l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Genericità e Ripetitività del Ricorso
La Corte ha fondato la sua decisione su ragioni procedurali molto chiare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché:
1. Costituito da mere doglianze in punto di fatto: Il ricorrente non ha contestato un’errata applicazione della legge da parte della Corte d’Appello, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo. Questo tipo di critica è precluso in Cassazione, il cui compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge, non ricostruire gli eventi.
2. Generico e meramente riproduttivo: I motivi presentati erano una semplice ripetizione delle argomentazioni già avanzate e respinte nei gradi di merito. Non sono stati introdotti nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma ci si è limitati a riproporre le stesse tesi. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si contesta.
La Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già esaminato adeguatamente tali punti, respingendoli con argomentazioni giuridiche corrette, come emergeva dalla lettura della sentenza impugnata.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche e Principio di Auto-responsabilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria si basa su un principio di auto-responsabilità del ricorrente. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito che chi propone un ricorso con evidenti vizi di inammissibilità è considerato in colpa. Non si può, infatti, ritenere che un’impugnazione palesemente infondata sia stata presentata senza una negligenza nel valutarne i presupposti. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio, da utilizzare solo in presenza di vizi di legittimità concreti e non per tentare una terza valutazione del merito della causa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a sollevare critiche sulla ricostruzione dei fatti (doglianze in punto di fatto), oppure quando i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
È possibile evitare la condanna alle spese se il ricorso è inammissibile?
No, a meno che non si dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa. La Corte ha specificato che, data la natura delle motivazioni (generiche e ripetitive), non era possibile ritenere che il ricorrente non fosse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 18/05/1977
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudiz responsabilità ed alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod.pen adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.