Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME e NOME erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 110, 48 e 479 cod. pen;
che, avverso detta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; che l’AVV_NOTAIO, successivamente, ha depositato memoria scritta;
che l’unico motivo del ricorso di COGNOME COGNOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME sono privi di specificità, perché meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati; che, con i sudd motivi, inoltre, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che sono all’evidenza diret ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territor e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell’allegazione di spe travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata;
che il primo motivo del ricorso di NOME è manifestamente infondato, atteso che, dagli atti presenti nel fascicolo (che possono essere valutati, essendo stata posta question processuale), risulta che era stato notificato il nuovo decreto di citazione a giudizio, ripo la data dell’udienza del 9 settembre 2022;
che la memoria scritta depositata dall’AVV_NOTAIO non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità dei ricorsi;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente