Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Criteri di Specificità
Quando si presenta un appello, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione impugnata. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità e natura ripetitiva, porti a una condanna per il ricorrente. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso: Violazione di una Misura e Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di una persona da parte della Corte d’Appello. La ricorrente era stata accusata di essersi allontanata dal luogo in cui doveva eseguire una misura restrittiva. Durante un controllo casuale delle forze dell’ordine, era stata scoperta in violazione delle prescrizioni. Contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Motivi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi del ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Vediamo perché ciascuno di essi è stato respinto, evidenziando l’approccio rigoroso della Corte.
Il Primo Motivo: Lo Stato di Necessità Non Provato
La difesa sosteneva che l’allontanamento fosse giustificato da uno “stato di necessità”. Tuttavia, la Corte ha ritenuto questo motivo generico e reiterativo. Era una semplice ripetizione di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello, la quale aveva sottolineato che non era emerso alcun elemento concreto a supporto di tale giustificazione. L’interruzione della condotta illecita era avvenuta solo grazie a un controllo casuale, non per un’azione volontaria della ricorrente.
Il Secondo Motivo: La Causa di Non Punibilità
Il secondo motivo invocava l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Cassazione ha bollato il motivo come generico. La difesa non si era confrontata con il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva già scartato questa possibilità, ma si era limitata a riproporre la tesi in modo astratto, senza vulnerare la ricostruzione complessiva della condotta operata dai giudici di merito.
Il Terzo Motivo: Una Richiesta di Nuovo Giudizio di Merito
Infine, il terzo motivo mirava a ottenere una revisione del trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura maggiore. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito. Non può sostituire la propria valutazione a quella, non arbitraria, del giudice precedente. Sollecitare un alternativo giudizio di merito è un’istanza che esula dalle competenze della Corte di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello. Mancava un confronto critico e specifico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questa carenza trasforma il ricorso in un atto generico e non pertinente, che non soddisfa i requisiti di legge per poter essere esaminato nel merito. La genericità e la ripetitività dei motivi sono vizi che conducono inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per la ricorrente. Non solo il ricorso è stato respinto, ma la persona è stata condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, a causa dei profili di colpa nell’aver proposto un ricorso palesemente infondato, è stata condannata a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità, presentando argomentazioni solide e specifiche, pena sanzioni economiche e la conferma definitiva della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a ripetere argomenti già esaminati dalla Corte d’Appello e non contestavano in modo specifico e critico le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti necessari.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito e non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione del giudice precedente non sia palesemente illogica, arbitraria o viziata da un errore di diritto, circostanze non riscontrate in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38959 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è generico e reiterativo di deduzioni esaminate dalla Corte, che ha rilevato come la ricorrente si fosse allontanata dal luogo di esecuzione della misura e come la condotta fosse stata interrotta da un controllo casuale dei Carabinieri, senza che siano emersi elementi attestanti uno stato di necessità;
Rilevato che il secondo motivo non si confronta con il rilievo della Corte in ordine alla genericità del motivo di appello e reitera in punto di causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. rilievi parimenti generici e inidonei vulnerare la complessiva ricostruzione della condotta;
Ritenuto che il terzo motivo è volto a sollecitare un alternativo giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e alla riduzione per le attenuanti generiche, a fronte di una non arbitraria valutazione della Corte;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024