Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario articolare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di doglianze generiche e ripetitive. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue lamentele era la determinazione della pena. In particolare, contestava il bilanciamento operato dal giudice tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, che erano state giudicate equivalenti e non, come sperato dalla difesa, prevalenti le prime sulla seconda. Secondo il ricorrente, la sua condizione di emarginazione sociale avrebbe dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (il bilanciamento delle circostanze), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
Le ragioni della decisione della Suprema Corte si fondano su due pilastri argomentativi interconnessi:
1. Adeguatezza della Motivazione d’Appello: I giudici di legittimità hanno innanzitutto osservato che la Corte d’Appello di Torino aveva già fornito una motivazione adeguata e logica sulla sua scelta di considerare equivalenti le attenuanti e la recidiva. Aveva tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti: la gravità dei fatti, i motivi a delinquere e anche la condizione di emarginazione sociale del soggetto. Tuttavia, quest’ultimo elemento non era stato ritenuto sufficiente a giustificare una prevalenza delle attenuanti.
2. Genericità e Reiteratività del Ricorso: Questo è il punto cruciale. La Cassazione ha qualificato le argomentazioni della difesa come “generiche” e “reiterative”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse lamentele già avanzate nel giudizio d’appello, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata e, soprattutto, senza fare riferimento alle “emergenze istruttorie”, ovvero alle prove e ai fatti emersi durante il processo. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già respinti, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di logica) nella decisione del giudice precedente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un insegnamento pratico di grande importanza per chiunque si approcci al giudizio di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità non è solo una questione formale, ma ha conseguenze sostanziali: la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente subisce un’ulteriore sanzione economica. La lezione è chiara: per avere una possibilità di successo in Cassazione, il ricorso deve essere redatto con estrema precisione. È indispensabile attaccare i punti specifici della motivazione della sentenza precedente, dimostrando dove e perché il giudice abbia errato nell’applicare la legge o nel ragionare sui fatti. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni in modo generico equivale a presentare un’impugnazione destinata al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche e si limitavano a ripetere doglianze già esposte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata e con le prove emerse nel processo.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al bilanciamento delle circostanze?
La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già motivato in modo adeguato la sua decisione di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, tenendo correttamente conto di tutti gli elementi del caso, inclusa la situazione di emarginazione sociale del ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40561 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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ritenuto che la Corte di appello di Torino ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che già aveva valutato l’equivalenza nel bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, tenuto conto della valutazione operata sulla gravità dei fatti, sui motivi a delinquere, in assenza di ragioni che giustificassero un giudizio di prevalenza delle attenuanti, anche considerando il suo stato di emarginazione sociale;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso sono generiche perché reiterative delle stesse doglianze che investono la valutazione della gravità dei fatti, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 21 novembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente