Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Il giudizio in Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giurisdizione e segue regole molto precise. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Quando un appello si basa su motivi vaghi, si scontra con una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo articolo analizza un caso concreto per spiegare perché e con quali conseguenze.
I Fatti del Caso
Una persona, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e una revisione del trattamento sanzionatorio, considerato eccessivamente severo. A sostegno delle sue richieste, la ricorrente ha evidenziato una storia personale difficile.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati erano ‘generici’ e miravano, in sostanza, a sollecitare un ‘diverso giudizio di merito’. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, poiché il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello non era affatto arbitraria o illogica. I giudici di merito avevano infatti preso in considerazione la difficile storia della ricorrente, ma l’avevano ritenuta non decisiva. Al contrario, avevano dato maggior peso ad altri elementi, quali ‘l’inquietante condotta’ e la ‘pluralità di condanne’ a carico della stessa, ritenendoli indicatori di una personalità negativa che giustificava il trattamento sanzionatorio applicato. Poiché questa valutazione era stata compiuta in modo logico e coerente, non poteva essere messa in discussione davanti alla Cassazione. Tentare di farlo, secondo la Corte, equivale a chiedere un riesame dei fatti, attività che esula dalle competenze del giudice di legittimità. La Suprema Corte ha dunque concluso che il ricorso non presentava vizi di legge da correggere, ma era solo un tentativo di ottenere una valutazione più favorevole, rendendolo così inammissibile.
Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista proprio per i casi in cui il ricorso viene respinto per colpa della parte, come nel caso di motivi palesemente infondati o generici. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi solidi, basati su reali vizi di legittimità e non su semplici speranze di una riconsiderazione del merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, una funzione che è preclusa alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per non concedere le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello, la cui decisione è stata confermata, ha ritenuto più rilevanti la condotta inquietante e i numerosi precedenti penali della ricorrente rispetto alla sua difficile storia personale, connotando negativamente la sua personalità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i motivi di ricorso, riguardanti le attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, sono generici e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto non arbitrariamente rilevato dalla Corte, che ha reputato inconferente la difficile storia della ricorrente e valorizzato per contro l’inquietante condotta e la pluralità di condanne dalle quali la stessa è gravata, tali da connotare negativamente la personalità;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il PreiLJente